Art. 86. Accertamento delle violazioni 1. Le violazioni delle norme di cui all'art. 85 sono accertate, oltre che dagli organi previsti dalle leggi dello Stato in materia di tasse sulle concessioni governative, dagli organi e dai soggetti cui e' affidata la vigilanza ai sensi del capo II del titolo III della presente legge e, limitatamente agli accertamenti compiuti in sede, dai funzionari o impiegati addetti agli uffici competenti al rilascio degli atti. 2. I processi verbali di accertamento devono essere trasmessi all'assessore regionale della difesa dell'ambiente, il quale notifica all'interessato il verbale di accertamento e lo invita a pagare una somma pari al sesto del massimo della sanzione pecuniaria, oltre all'ammontare della tassa, entro il termine di quindici giorni, ovvero a presentare nello stesso termine le sue deduzioni. 3. Il pagamento estingue l'obbligazione pecuniaria nascente dalla violazione. 4. In caso di mancato pagamento nel termine assegnato, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, qualora in base agli atti raccolti ed alle deduzioni presentate accerti l'esistenza della violazione e la responsabilita' dell'interessato, determina con provvedimento motivato sotto forma d'ordinanza l'ammontare deila sanzione pecuniaria. 5. Il provvedimento e' definitivo ed e' notificato al trasgressore. 6. Per quanto non previsto dal presente articolo si osservano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4.