Art. 86.
                    Accertamento delle violazioni
 
  1.  Le  violazioni  delle  norme di cui all'art. 85 sono accertate,
oltre che dagli organi previsti dalle leggi dello Stato in materia di
tasse sulle concessioni governative, dagli organi e dai soggetti  cui
e'  affidata  la  vigilanza ai sensi del capo II del titolo III della
presente legge e, limitatamente agli accertamenti compiuti  in  sede,
dai funzionari o impiegati addetti agli uffici competenti al rilascio
degli atti.
  2.  I  processi  verbali  di  accertamento  devono essere trasmessi
all'assessore regionale della difesa dell'ambiente, il quale notifica
all'interessato il verbale di accertamento e lo invita a  pagare  una
somma  pari  al  sesto  del  massimo della sanzione pecuniaria, oltre
all'ammontare della tassa,  entro  il  termine  di  quindici  giorni,
ovvero a presentare nello stesso termine le sue deduzioni.
  3.  Il  pagamento estingue l'obbligazione pecuniaria nascente dalla
violazione.
  4. In caso di mancato pagamento nel termine assegnato,  l'Assessore
regionale  della  difesa  dell'ambiente,  qualora  in  base agli atti
raccolti ed  alle  deduzioni  presentate  accerti  l'esistenza  della
violazione  e  la  responsabilita'  dell'interessato,  determina  con
provvedimento motivato  sotto  forma  d'ordinanza  l'ammontare  deila
sanzione pecuniaria.
  5. Il provvedimento e' definitivo ed e' notificato al trasgressore.
  6.  Per  quanto  non previsto dal presente articolo si osservano le
disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4.