Art. 9.
              Istituto regionale per la fauna selvatica
 
  1.  Nell'ambito  dell'assessorato  della  difesa  dell'ambiente  e'
istituito l'istituto regionale per la fauna  selvatica  (IRFS)  quale
organismo  tecnico  scientifico  specializzato  per  la conservazione
della  fauna  selvatica  e  dei  suoi  habitat   naturali,   per   la
pianificazione faunistica e dell'attivita' venatoria.
  2.  L'istituto  regionale  per  la fauna selvatica oltre ai compiti
espressamente  previsti  dalla  presente  legge,  svolge  ogni  altra
funzione inerente lo studio e la gestione della fauna selvatica.
  3.  L'Istituto  regionale  per  la  fauna  selvatica esplica la sua
attivita' di ricerca per la gestione faunistica e gli  altri  compiti
attribuiti dalla presente legge attivando le opportune collaborazioni
con l'Istituto nazionale per la fauna selvatica.
  4.  L'istituto  regionale  per  la  fauna selvatica puo' operare, a
seguito di intesa tra la Regione sarda e la Presidenza del  Consiglio
dei  Ministri, come unita' operativa tecnico-consultiva decentrata in
Sardegna dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.
  5. L'Istituto regionale  per  la  fauna  selvatica  puo',  inoltre,
collaborare  con  i  dipartimenti di biologia delle Universita' della
Sardegna, con i servizi faunistici di altre regioni, con dipartimenti
universitari  nazionali  ed  esteri,  con  enti   di   ricerca,   con
commissioni  di  organismi internazionali cointeressati alla gestione
del comune patrimonio faunistico quali sono gli uccelli  migratori  o
le specie di particolare rilevanza internazionale.
  6.  La  Giunta  regionale,  su proposta dell'assessore della difesa
dell'ambiente,  sentite  le  commissioni  consiliari  competenti   in
materia  di  personale  e di ambiente, provvede, entro novanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, alla  definizione  della
dotazione organica dell'istituto regionale per la fauna selvatica.
  7.  All'istituto  regionale  per  la  fauna selvatica, tenuto conto
delle sue  funzioni  in  campo  faunistico,  e'  assegnato  personale
regionale  provvisto  di  specifica  competenza e di professionalita'
riconosciuta attraverso titoli ed esperienza acquisita e documentata.
  8.  Qualora  il  personale  in  servizio  presso  l'amministrazione
regionale, e in particolare presso gli uffici titolari di funzioni in
materia  di  fauna  selvatica,  non  sia  sufficiente   o   non   sia
adeguatamente  qualificato  per  coprire l'intera dotazione organica,
all'Istituto viene assegnato il personale espressamente  assunto  con
concorso pubblico per titoli ed esami.
  9.  Le  funzioni  di  coordinamento  dell'istituto sono assegnate a
personale del ruolo unico regionale, in servizio o da  assumersi  con
concorso pubblico per titoli ed esami, con specifico titolo di studio
e documentata esperienza in materia di fauna selvatica.