Art. 9. Istituto regionale per la fauna selvatica 1. Nell'ambito dell'assessorato della difesa dell'ambiente e' istituito l'istituto regionale per la fauna selvatica (IRFS) quale organismo tecnico scientifico specializzato per la conservazione della fauna selvatica e dei suoi habitat naturali, per la pianificazione faunistica e dell'attivita' venatoria. 2. L'istituto regionale per la fauna selvatica oltre ai compiti espressamente previsti dalla presente legge, svolge ogni altra funzione inerente lo studio e la gestione della fauna selvatica. 3. L'Istituto regionale per la fauna selvatica esplica la sua attivita' di ricerca per la gestione faunistica e gli altri compiti attribuiti dalla presente legge attivando le opportune collaborazioni con l'Istituto nazionale per la fauna selvatica. 4. L'istituto regionale per la fauna selvatica puo' operare, a seguito di intesa tra la Regione sarda e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, come unita' operativa tecnico-consultiva decentrata in Sardegna dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. 5. L'Istituto regionale per la fauna selvatica puo', inoltre, collaborare con i dipartimenti di biologia delle Universita' della Sardegna, con i servizi faunistici di altre regioni, con dipartimenti universitari nazionali ed esteri, con enti di ricerca, con commissioni di organismi internazionali cointeressati alla gestione del comune patrimonio faunistico quali sono gli uccelli migratori o le specie di particolare rilevanza internazionale. 6. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore della difesa dell'ambiente, sentite le commissioni consiliari competenti in materia di personale e di ambiente, provvede, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla definizione della dotazione organica dell'istituto regionale per la fauna selvatica. 7. All'istituto regionale per la fauna selvatica, tenuto conto delle sue funzioni in campo faunistico, e' assegnato personale regionale provvisto di specifica competenza e di professionalita' riconosciuta attraverso titoli ed esperienza acquisita e documentata. 8. Qualora il personale in servizio presso l'amministrazione regionale, e in particolare presso gli uffici titolari di funzioni in materia di fauna selvatica, non sia sufficiente o non sia adeguatamente qualificato per coprire l'intera dotazione organica, all'Istituto viene assegnato il personale espressamente assunto con concorso pubblico per titoli ed esami. 9. Le funzioni di coordinamento dell'istituto sono assegnate a personale del ruolo unico regionale, in servizio o da assumersi con concorso pubblico per titoli ed esami, con specifico titolo di studio e documentata esperienza in materia di fauna selvatica.