Art. 90.
                Strumenti per la formazione del piano
 
  1.  L'assessorato  regionale  della  difesa  dell'ambiente utilizza
prioritariamente  il  personale,  l'attrezzatura   ed   i   documenti
dell'amministrazione  regionale e degli enti regionali, al fine della
predisposizione del piano faunistico-venatorio regionale e  dei  suoi
aggiornamenti,  per  le indagini, gli studi e le ricerche concernenti
la biologia della fauna selvatica, il reperimento  dei  dati  tecnici
sulle  condizioni  ambientali e della fauna, l'introduzione di specie
animali,  il  miglioramento  delle  tecniche  di  allevamento  e   di
ambientamento  della  fauna  selvatica autoctona, l'attivazione degli
istituti  previsti  nel  piano   regionale   faunistico-venatorio   e
l'approfondimento  delle conoscenze sulla fauna selvatica in rapporto
con la patologia degli animali domestici e dell'uomo e le  migrazioni
della fauna.
  2.  Per  le  stesse  finalita'  di  cui  al  comma 1, l'Assessorato
regionale della difesa dell'ambiente provvede, a dotarsi di tutto  il
materiale tecnico-scientifico, ivi inclusi, tra l'altro, cartografia,
sistemi   informatici,   strumentazione  tecnica,  apparecchiature  e
documentazioni scientifiche.
  3. L'assessorato regionale della  difesa  dell'ambiente  puo',  per
comprovate  esigenze, stipulare apposite convenzioni con universita',
enti, istituti specializzati ed associazioni professionali venatorie,
agricole  e  naturalistiche   riconosciute,   nonche'   con   esperti
qualificati, singoli o associati, per le finalita' indicate nel comma
1.