Art. 90. Strumenti per la formazione del piano 1. L'assessorato regionale della difesa dell'ambiente utilizza prioritariamente il personale, l'attrezzatura ed i documenti dell'amministrazione regionale e degli enti regionali, al fine della predisposizione del piano faunistico-venatorio regionale e dei suoi aggiornamenti, per le indagini, gli studi e le ricerche concernenti la biologia della fauna selvatica, il reperimento dei dati tecnici sulle condizioni ambientali e della fauna, l'introduzione di specie animali, il miglioramento delle tecniche di allevamento e di ambientamento della fauna selvatica autoctona, l'attivazione degli istituti previsti nel piano regionale faunistico-venatorio e l'approfondimento delle conoscenze sulla fauna selvatica in rapporto con la patologia degli animali domestici e dell'uomo e le migrazioni della fauna. 2. Per le stesse finalita' di cui al comma 1, l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente provvede, a dotarsi di tutto il materiale tecnico-scientifico, ivi inclusi, tra l'altro, cartografia, sistemi informatici, strumentazione tecnica, apparecchiature e documentazioni scientifiche. 3. L'assessorato regionale della difesa dell'ambiente puo', per comprovate esigenze, stipulare apposite convenzioni con universita', enti, istituti specializzati ed associazioni professionali venatorie, agricole e naturalistiche riconosciute, nonche' con esperti qualificati, singoli o associati, per le finalita' indicate nel comma 1.