Art. 91. Programmi educativi 1. L'assessorato regionale della difesa dell'ambiente, anche in collaborazione con gli istituti scolastici, gli enti, gli organismi e le associazioni operanti nel campo della protezione, dell'ambiente e della fauna, attua programmi educativi e di sensibilizzazione su problemi della conservazione della fauna selvatica e dell'ambiente naturale, mediante la predisposizione, l'acquisto e la divulgazione di materiale didattico.