Art. 91.
                         Programmi educativi
 
  1.  L'assessorato  regionale  della  difesa dell'ambiente, anche in
collaborazione con gli istituti scolastici, gli enti, gli organismi e
le associazioni operanti nel campo della protezione, dell'ambiente  e
della  fauna,  attua  programmi  educativi  e di sensibilizzazione su
problemi della conservazione della fauna  selvatica  e  dell'ambiente
naturale,  mediante  la predisposizione, l'acquisto e la divulgazione
di materiale didattico.