Art. 93. Riconoscunento delle associazioni venatorie 1. Le associazioni fra i cacciatori, istituite con atto pubblico, possono richiedere di essere riconosciute come associazioni venatorie agli effetti della presente legge. Esse sono riconosciute con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima, su proposta dell'assessore regionale della difesa dell'ambiente, purche' posseggano i seguenti requisiti: a) abbiano finalita' sportive, ricreative, formative o tecnico-venatorie; b) posseggano un efficiente e stabile organizzaziorie a carattere regionale; c) abbiano un numero di soci non inferiore a un ventesimo delle licenze di caccia rilasciate nella Regione; d) prevedano nei loro statuti la democratica elezione degli organi direttivi.