Art. 93.
             Riconoscunento delle associazioni venatorie
 
  1. Le associazioni fra i cacciatori, istituite con  atto  pubblico,
possono richiedere di essere riconosciute come associazioni venatorie
agli effetti della presente legge. Esse sono riconosciute con decreto
del  presidente  della  giunta  regionale, previa deliberazione della
giunta medesima, su proposta dell'assessore  regionale  della  difesa
dell'ambiente, purche' posseggano i seguenti requisiti:
   a)   abbiano   finalita'   sportive,   ricreative,   formative   o
tecnico-venatorie;
   b) posseggano un efficiente e stabile organizzaziorie a  carattere
regionale;
   c)  abbiano  un  numero di soci non inferiore a un ventesimo delle
licenze di caccia rilasciate nella Regione;
   d) prevedano nei loro statuti la democratica elezione degli organi
direttivi.