Art. 94.
  Contributi alle associazion venatorie e di protezione ambientale
 
  1. L'assessorato regionale della difesa dell'ambiente,  sentito  il
parere  del  comitato regionale faunistico, puo' concedere contributi
alle associazioni  venatorie  riconosciute  e  alle  associazioni  di
protezione  ambientale  riconosciute  per  le attivita' di vigilanza,
organizzative  e  educative  inerenti  alle  materie  oggetto   della
presente legge praticate in Sardegna.
  2.  I  regolamento  di attuazione della presente legge disciplina i
criteri e le modalita' per l'erogazione  dei  contributi  di  cui  al
comma 1.