Art. 94. Contributi alle associazion venatorie e di protezione ambientale 1. L'assessorato regionale della difesa dell'ambiente, sentito il parere del comitato regionale faunistico, puo' concedere contributi alle associazioni venatorie riconosciute e alle associazioni di protezione ambientale riconosciute per le attivita' di vigilanza, organizzative e educative inerenti alle materie oggetto della presente legge praticate in Sardegna. 2. I regolamento di attuazione della presente legge disciplina i criteri e le modalita' per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1.