Art. 95. Compiti del Corpo forestale 1. Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione collabora all'attuazione della presente legge, oltre che nell'ambito dell'attivita' di sorveglianza, anche per il controllo della fauna selvatica. A tal fine, nell'ambito del personale del Corpo, l'assessorato regionale della difesa dell'ambiente promuove la formazione in materia faunistica con particolare riferimento all'attivita' di collaborazione a programmi concernenti, tra gli altri, la valutazione quantitativa delle popolazioni, il monitoraggio dello status della fauna, la verifica dell'esecuzione degli interventi di miglioramento ambientale e la reimmissione in natura di esemplari feriti.