Art. 95.
                     Compiti del Corpo forestale
 
  1.  Il  Corpo  forestale  e  di  vigilanza ambientale della Regione
collabora all'attuazione della presente legge, oltre che  nell'ambito
dell'attivita'  di  sorveglianza,  anche per il controllo della fauna
selvatica.  A  tal  fine,  nell'ambito  del  personale   del   Corpo,
l'assessorato   regionale  della  difesa  dell'ambiente  promuove  la
formazione  in  materia  faunistica   con   particolare   riferimento
all'attivita'  di  collaborazione  a  programmi  concernenti, tra gli
altri, la valutazione quantitativa delle popolazioni, il monitoraggio
dello  status  della  fauna,  la   verifica   dell'esecuzione   degli
interventi di miglioramento ambientale e la reimmissione in natura di
esemplari feriti.