Art. 96.
  Applicazione transitoria della legge regionale 28 aprile 1978, n.
32
 
  1. Per i procedimenti sanzionatori non ancora definiti alla data di
entrata  in  vigore della presente legge si applicano le disposizioni
della legge regionale n. 32 del 1978.
  2. Fino all'attivazione degli istituti previsti nel piano regionale
faunistico-venatorio e nei termini in esso  indicati,  continuano  ad
applicarsi  le  disposizioni  della  legge  regionale n. 32 del 1978,
relativamente all'esercizio dell'attivita' di  caccia  in  territorio
libero  ed in zone concesse per l'esercizio della caccia autogestita,
fatto  salvo  l'adeguamento   dei   massimali   delle   assicurazioni
necessarie   per   lo   svolgimento  dell'attivita'  venatoria  e  il
versamento del contributo regionale di cui all'art. 22  della  stessa
legge.
  3.   Fino  alla  attivazione  degli  istituti  previsti  nel  piano
regionale  faunistico-venatorio  e  nei  termini  in  esso   indicati
continuano  ad applicarsi le disposizioni della legge regionale n. 32
del 1978, relativamente alla istituzione ed alla gestione delle  oasi
permanenti  di  protezione  faunistica  e  di  cattura, delle zone di
ripopolamento  e  cattura,  delle  zone  pubbliche  o   private   per
l'allevamento  della selvagina a scopo di studio e di ripopolamento e
delle zone di addestramento per i cani e per le gare degli stessi, di
cui alla stessa legge regionale n. 32 del 1978.
  4. L'amministrazione regionale, anche prima dell'entrata in  vigore
del  piano  regionale  faunistico-venatorio,  puo' autorizzare con le
modalita' previste dagli articoli 31 e 34  della  presente  legge  la
istituzione  di aziende agri-turistico-venatorie. La superficie delle
aziende  agri-turistico-venatorie  istituite  prima  dell'entrata  in
vigore  del  piano  regionale  faunistico-venatorio  non  puo' essere
superiore al 5 per cento del territorio agro-silvo-pastorale.