Art. 96. Applicazione transitoria della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32 1. Per i procedimenti sanzionatori non ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni della legge regionale n. 32 del 1978. 2. Fino all'attivazione degli istituti previsti nel piano regionale faunistico-venatorio e nei termini in esso indicati, continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale n. 32 del 1978, relativamente all'esercizio dell'attivita' di caccia in territorio libero ed in zone concesse per l'esercizio della caccia autogestita, fatto salvo l'adeguamento dei massimali delle assicurazioni necessarie per lo svolgimento dell'attivita' venatoria e il versamento del contributo regionale di cui all'art. 22 della stessa legge. 3. Fino alla attivazione degli istituti previsti nel piano regionale faunistico-venatorio e nei termini in esso indicati continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale n. 32 del 1978, relativamente alla istituzione ed alla gestione delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, delle zone di ripopolamento e cattura, delle zone pubbliche o private per l'allevamento della selvagina a scopo di studio e di ripopolamento e delle zone di addestramento per i cani e per le gare degli stessi, di cui alla stessa legge regionale n. 32 del 1978. 4. L'amministrazione regionale, anche prima dell'entrata in vigore del piano regionale faunistico-venatorio, puo' autorizzare con le modalita' previste dagli articoli 31 e 34 della presente legge la istituzione di aziende agri-turistico-venatorie. La superficie delle aziende agri-turistico-venatorie istituite prima dell'entrata in vigore del piano regionale faunistico-venatorio non puo' essere superiore al 5 per cento del territorio agro-silvo-pastorale.