Art. 97. Limitazioni nelle zone autogestite 1. In vista dell'adozione del principio della caccia programmata in ambiti territoriali definiti, come previsto nel piano faunistico-venatorio regionale, i soci appartenenti alle zone autogestite sono obbligati ad esercitare l'attivita' venatoria alla lepre e alla pernice sarda unicamente ed esclusivamente nel territorio dell'autogestita, secondo le modalita' previste nel calendario venatorio. 2. I presidenti delle zone autogestite provvedono al controllo degli abbattimenti di fauna stanziale distinti e migratoria, per specie, effettuati nella stagione venatoria e sono obbligati a trasmettere all'assessorato regionale della difesa dell'ambiente le statistiche di detti abbattimenti entro il mese di marzo. 3. Le concessioni per l'esercizio della caccia autogestita, disposte ai sensi dell'art. 51 della legge regionale n. 32 del 1978, cessano di avere efficacia dalla data prevista nel piano faunistico-venatorio regionale e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso piano. 4. Su richiesta delle assemblee degli associati, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del piano regionale faunistico venatorio, l'assessore regionale della difesa dell'ambiente autorizza la trasformazione delle zone autogestite, di cui all'art. 71 della legge regionale n. 32 del 1978, in aziende faunistico-venatorie, a condizione che siano rispettati i requisiti e le modalita' previsti per tali aziende dalla presente legge e dal piano faunistico regionale. In caso di approvazione della trasformazione, la relativa autorizzazione ha validita' decennale ai sensi del comma 2 dell'art. 31.