Art. 97.
                 Limitazioni nelle zone autogestite
 
  1. In vista dell'adozione del principio della caccia programmata in
ambiti   territoriali   definiti,    come    previsto    nel    piano
faunistico-venatorio   regionale,   i  soci  appartenenti  alle  zone
autogestite sono obbligati ad esercitare l'attivita'  venatoria  alla
lepre   e   alla  pernice  sarda  unicamente  ed  esclusivamente  nel
territorio  dell'autogestita,  secondo  le  modalita'  previste   nel
calendario venatorio.
  2.  I  presidenti  delle  zone  autogestite provvedono al controllo
degli abbattimenti di fauna  stanziale  distinti  e  migratoria,  per
specie,  effettuati  nella  stagione  venatoria  e  sono  obbligati a
trasmettere all'assessorato regionale della difesa  dell'ambiente  le
statistiche di detti abbattimenti entro il mese di marzo.
  3.   Le  concessioni  per  l'esercizio  della  caccia  autogestita,
disposte ai sensi dell'art. 51 della legge regionale n. 32 del  1978,
cessano   di   avere   efficacia   dalla   data  prevista  nel  piano
faunistico-venatorio regionale e comunque non  oltre  un  anno  dalla
data di entrata in vigore dello stesso piano.
  4.  Su  richiesta  delle  assemblee degli associati, da presentarsi
entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del  piano
regionale  faunistico  venatorio,  l'assessore regionale della difesa
dell'ambiente autorizza la trasformazione delle zone autogestite,  di
cui  all'art.    71  della legge regionale n. 32 del 1978, in aziende
faunistico-venatorie, a condizione che siano rispettati i requisiti e
le modalita' previsti per tali aziende dalla  presente  legge  e  dal
piano   faunistico   regionale.     In  caso  di  approvazione  della
trasformazione, la relativa autorizzazione ha validita' decennale  ai
sensi del comma 2 dell'art. 31.