Art. 98. Sospensione delle nuove autorizzazioni 1. Le autorizzazioni per l'esercizio della caccia in Sardegna, di cui alla legge regionale n. 32 del 1978, conservano la loro validita' fino al naturale termine di scadenza. 2. Il rilascio di nuove autorizzazioni per l'esercizio della caccia, o il rinnovo di quelle scadute a favore dei cacciatori non residenti in Sardegna, e' sospeso fino all'attivazione degli ambiti territoriali di caccia previsti dal piano faunistico-venatorio regionale, con determinazione dell'indice di densita' venatoria territoriale.