Art. 98.
               Sospensione delle nuove autorizzazioni
 
  1.  Le  autorizzazioni per l'esercizio della caccia in Sardegna, di
cui alla legge regionale n. 32 del 1978, conservano la loro validita'
fino al naturale termine di scadenza.
  2. Il  rilascio  di  nuove  autorizzazioni  per  l'esercizio  della
caccia,  o  il  rinnovo di quelle scadute a favore dei cacciatori non
residenti in Sardegna, e' sospeso fino all'attivazione  degli  ambiti
territoriali   di  caccia  previsti  dal  piano  faunistico-venatorio
regionale,  con  determinazione  dell'indice  di  densita'  venatoria
territoriale.