Art. 99.
            Proroga dei comitati provinciali della caccia
 
  1. I comitati provinciali della caccia, operanti ai sensi dell'art.
75  della  legge  regionale  n.  32  del  1978,  e le commissioni per
l'abilitazione all'esercizio della caccia, continuano a  svolgere  le
proprie   funzioni  fino  all'istituzione  dei  comitati  provinciali
faunistici e delle commissioni per l'abilitazione all'esercizio della
caccia previsti nella presente legge.
  2.  Esauriti  compiti   di   cui   al   comma   1,   il   personale
dell'amministrazione  regionale,  gia'  in servizio presso i comitati
provinciali della caccia, e' assegnato in posizione di distacco  alle
rispettive  province nel cui territorio svolgono le proprie funzioni,
quale   supporto   tecnico   e   amministrativo   all'attivita'    di
programmazione  e  gestione  faunistico-venatoria,  fintanto  che  le
amministrazioni provinciali non provvederanno con  proprio  personale
allo svolgimento dei compiti attribuiti dalla presente legge.
  3.   Il  distacco  e'  disposto  con  provvedimento  dell'assessore
regionale degli affari generali, personale e riforma  della  Regione,
su  proposta  dell'assessore regionale della difesa dell'ambiente. La
spesa per il personale in posizione di distacco ai sensi del comma  2
e a carico dell'amministrazione regionale.