Art. 99. Proroga dei comitati provinciali della caccia 1. I comitati provinciali della caccia, operanti ai sensi dell'art. 75 della legge regionale n. 32 del 1978, e le commissioni per l'abilitazione all'esercizio della caccia, continuano a svolgere le proprie funzioni fino all'istituzione dei comitati provinciali faunistici e delle commissioni per l'abilitazione all'esercizio della caccia previsti nella presente legge. 2. Esauriti compiti di cui al comma 1, il personale dell'amministrazione regionale, gia' in servizio presso i comitati provinciali della caccia, e' assegnato in posizione di distacco alle rispettive province nel cui territorio svolgono le proprie funzioni, quale supporto tecnico e amministrativo all'attivita' di programmazione e gestione faunistico-venatoria, fintanto che le amministrazioni provinciali non provvederanno con proprio personale allo svolgimento dei compiti attribuiti dalla presente legge. 3. Il distacco e' disposto con provvedimento dell'assessore regionale degli affari generali, personale e riforma della Regione, su proposta dell'assessore regionale della difesa dell'ambiente. La spesa per il personale in posizione di distacco ai sensi del comma 2 e a carico dell'amministrazione regionale.