Art. 10. Incentivi per l'attivita' di turismo rurale e vincolo di destinazione 1. I soggetti che intendono praticare l'attivita' di turismo rurale possono accedere agli interventi creditizi previsti dalla legge regionale 14 settembre 1993, n. 40 "Interventi creditizi a favore dell'industria turistica". Alle opere agevolate in base al presente articolo si applica l'art. 12 della legge regionale n. 40 del 1993 e la legge regionale 11 marzo 1998, n. 9.