Art. 10.
Incentivi per l'attivita' di turismo rurale e vincolo di destinazione
 
  1. I soggetti che intendono praticare l'attivita' di turismo rurale
possono  accedere  agli  interventi  creditizi  previsti  dalla legge
regionale 14 settembre 1993, n. 40  "Interventi  creditizi  a  favore
dell'industria  turistica".  Alle opere agevolate in base al presente
articolo si applica l'art. 12 della legge regionale n. 40 del 1993  e
la legge regionale 11 marzo 1998, n. 9.