Art. 11. Residence 1. I residence sono strutture ricettive gestite unitariamente in forma imprenditoriale che offrono alloggio e servizi in unita' composte da uno o piu' locali arredati, forniti di servizi igienici e di cucina. 2. Le unita' abitative, in un numero non inferiore a sette, sono ubicate in stabili a corpo unitario o a piu' corpi, ovvero in parti di stabili ovvero in dipendenze che devono essere ubicate a non piu' di cento metri di distanza dalla sede principale in modo da conservare l'unitarieta' della gestione e dell'utilizzo dei servizi. 3. I residence articolati su piu' corpi o unita' abitative insistenti su un unica area, a tale scopo riservata ed attrezzata, e caratterizzati dalla centralizzazione dei servizi, possono assumere la denominazione di "Villaggio Residence". 4. Nei residence non puo' essere fornita ospitalita' per periodi inferiori a sette giorni consecutivi, 5. Per particolari periodi dell'anno o per speciali esigenze connesse a festivita' o manifestazioni di interesse locale il sindaco puo', con provvedimenti motivati, consentire deroghe al limite di cui al comma 4.