Art. 11.
                              Residence
 
  1.  I  residence  sono strutture ricettive gestite unitariamente in
forma imprenditoriale  che  offrono  alloggio  e  servizi  in  unita'
composte da uno o piu' locali arredati, forniti di servizi igienici e
di cucina.
  2.  Le  unita'  abitative, in un numero non inferiore a sette, sono
ubicate in stabili a corpo unitario o a piu' corpi, ovvero  in  parti
di  stabili ovvero in dipendenze che devono essere ubicate a non piu'
di  cento  metri  di  distanza  dalla  sede  principale  in  modo  da
conservare l'unitarieta' della gestione e dell'utilizzo dei servizi.
  3.  I  residence  articolati  su  piu'  corpi  o  unita'  abitative
insistenti su un unica area, a tale scopo riservata ed attrezzata,  e
caratterizzati  dalla  centralizzazione dei servizi, possono assumere
la denominazione di "Villaggio Residence".
  4. Nei residence non puo' essere fornita  ospitalita'  per  periodi
inferiori a sette giorni consecutivi,
  5.  Per  particolari  periodi  dell'anno  o  per  speciali esigenze
connesse a festivita' o manifestazioni di interesse locale il sindaco
puo', con provvedimenti motivati, consentire deroghe al limite di cui
al comma 4.