Art. 12. Apertura stagionale dei residence 1. I residence possono essere autorizzati ad avere apertura stagionale. 2. L'apertura stagionale non puo' essere inferiore a quattro mesi continuativi, salvo diverse norme comunali. 3. E' fatto obbligo al titolare o al gestore dell'esercizio di indicare annualmente l'arco temporale di apertura del residence.