Art. 12.
                  Apertura stagionale dei residence
 
  1.  I  residence  possono  essere  autorizzati  ad  avere  apertura
stagionale.
  2.  L'apertura  stagionale non puo' essere inferiore a quattro mesi
continuativi, salvo diverse norme comunali.
  3. E' fatto obbligo al titolare  o  al  gestore  dell'esercizio  di
indicare annualmente l'arco temporale di apertura del residence.