Art. 14. Classificazione 1. Gli esercizi di affittacamere e le case e gli appartamenti per vacanze sono classificati dal comune nelle categorie I, II e III in relazione ai requisiti posseduti secondo la tabella di cui all'allegato B. 2. Le case per ferie e gli ostelli per la gioventu' sono classificati di III categoria secondo la predetta tabella. 3. L'attribuzione di un livello di classificazione e' obbligatoria e precede il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita'. 4. I residence sono classificati in tre diverse categorie contrassegnate in ordine decrescente I, II e III in relazione ai requisiti posseduti, valutati secondo quanto previsto nella tabella di cui all'allegato C. 5. L'attribuzione della categoria di classificazione avviene mediante l'accertamento della rispondenza sia della struttura ricettiva alle caratteristiche strutturali prescritte sia della tipologia di servizi che il richiedente si impegna a fornire alla clientela. 6. Il segno distintivo corrispondente alla tipologia e alla classificazione assegnata, nella forma riportata nell'allegato D alla presente legge, deve essere ben visibile sia all'esterno che all'interno della struttura ricettiva.