Art. 14.
                           Classificazione
 
  1.  Gli  esercizi di affittacamere e le case e gli appartamenti per
vacanze sono classificati dal comune nelle categorie I, II e  III  in
relazione   ai   requisiti   posseduti  secondo  la  tabella  di  cui
all'allegato B.
  2.  Le  case  per  ferie  e  gli  ostelli  per  la  gioventu'  sono
classificati di III categoria secondo la predetta tabella.
  3.  L'attribuzione di un livello di classificazione e' obbligatoria
e   precede    il    rilascio    dell'autorizzazione    all'esercizio
dell'attivita'.
  4.   I   residence  sono  classificati  in  tre  diverse  categorie
contrassegnate in ordine decrescente I, II  e  III  in  relazione  ai
requisiti  posseduti,  valutati secondo quanto previsto nella tabella
di cui all'allegato C.
  5.  L'attribuzione  della  categoria  di  classificazione   avviene
mediante   l'accertamento   della  rispondenza  sia  della  struttura
ricettiva  alle  caratteristiche  strutturali  prescritte  sia  della
tipologia  di  servizi  che  il richiedente si impegna a fornire alla
clientela.
  6.  Il  segno  distintivo  corrispondente  alla  tipologia  e  alla
classificazione assegnata, nella forma riportata nell'allegato D alla
presente   legge,  deve  essere  ben  visibile  sia  all'esterno  che
all'interno della struttura ricettiva.