Art. 15.
                    Autorizzazione all'esercizio
 
  1. L'apertura e la gestione delle strutture  ricettive  di  cui  al
capo  II  e' subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte del
sindaco del comune nel quale e' ubicata la  struttura  ricettiva  nel
rispetto  delle  norme contenute nella legge 7 agosto 1991, n. 241, e
secondo le  procedure  riportate  per  ciascuna  tipologia  ricettiva
nell'allegato E alla presente legge.
  2.    Il   sindaco   provvede   al   rilascio   dell'autorizzazione
all'esercizio delle attivita' di cui alla presente  legge  dopo  aver
accertato che:
   a)  sussistano,  per ciascun tipo di struttura, le caratteristiche
ed i requisiti richiesti dai precedenti articoli;
   b) sussistano, per il titolare o gestore, i  requisiti  soggettivi
di  cui  al  testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e l'iscrizione nella sezione
speciale del registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426  sulla
disciplina  del  commercio,  istituita dalla legge 17 maggio 1983, n.
217.
  3. L'accertamento dei predetti requisiti e' effettuato  sulla  base
della  prescritta  documentazione  prodotta e anche mediante appositi
sopralluoghi.
  4. La denominazione dei nuovi esercizi  ricettivi  e  le  eventuali
variazioni  alle denominazioni degli esercizi esistenti devono essere
preventivamente approvate dal sindaco del comune competente  al  fine
di  evitare  omonimie  fra  i  diversi  esercizi  e di non consentire
l'inserimento nelle denominazioni stesse di indicazioni atte a creare
incertezze  sulla  natura  e  sul  livello  di  classificazione degli
esercizi.