Art. 15. Autorizzazione all'esercizio 1. L'apertura e la gestione delle strutture ricettive di cui al capo II e' subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte del sindaco del comune nel quale e' ubicata la struttura ricettiva nel rispetto delle norme contenute nella legge 7 agosto 1991, n. 241, e secondo le procedure riportate per ciascuna tipologia ricettiva nell'allegato E alla presente legge. 2. Il sindaco provvede al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attivita' di cui alla presente legge dopo aver accertato che: a) sussistano, per ciascun tipo di struttura, le caratteristiche ed i requisiti richiesti dai precedenti articoli; b) sussistano, per il titolare o gestore, i requisiti soggettivi di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e l'iscrizione nella sezione speciale del registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 sulla disciplina del commercio, istituita dalla legge 17 maggio 1983, n. 217. 3. L'accertamento dei predetti requisiti e' effettuato sulla base della prescritta documentazione prodotta e anche mediante appositi sopralluoghi. 4. La denominazione dei nuovi esercizi ricettivi e le eventuali variazioni alle denominazioni degli esercizi esistenti devono essere preventivamente approvate dal sindaco del comune competente al fine di evitare omonimie fra i diversi esercizi e di non consentire l'inserimento nelle denominazioni stesse di indicazioni atte a creare incertezze sulla natura e sul livello di classificazione degli esercizi.