Art. 17. Diffida, sospensione, revoca e cessazione 1. L'autorizzazione all'esercizio delle strutture ricettive di cui alla presente legge e' sospesa o revocata dal comune quando venga meno anche uno dei requisiti strutturali o soggettivi o gestionali in base ai quali e' stata rilasciata. 2. Nei casi di violazioni per le quali e' prevista l'applicazione di sanzioni amministrative il comune puo', previa diffida, contemporaneamente sospendere l'autorizzazione da cinque a trenta giorni. 3. Il titolare dell'autorizzazione puo', entro il termine perentorio di sette giorni dal ricevimento della diffida formulare per iscritto proprie osservazioni. 4. Nei casi di recidiva l'autorizzazione e' revocata. 5. Il titolare di una delle autorizzazioni previste dalla presente legge che intenda sospendere temporaneamente l'attivita' deve darne preventivo avviso al comune e indicarne il motivo e la durata. 6. La sospensione temporanea non puo' essere superiore a sei mesi prorogabili dal comune di altri sei mesi, per fondati e accertati motivi; trascorso tale termine l'attivita' si intende definitivamente cessata e l'autorizzazione e' revocata. 7. L'obbligo di avviso sussiste anche nei casi di cessazione. 8. L'autorizzazione resta ugualmente sospesa per tutto il tempo necessario all'ultimazione di eventuali lavori disposti ai sensi dell'art. 31, lettere b), c) e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457, dal proprietario dell'immobile.