Art. 17.
              Diffida, sospensione, revoca e cessazione
 
  1.  L'autorizzazione all'esercizio delle strutture ricettive di cui
alla presente legge e' sospesa o revocata  dal  comune  quando  venga
meno anche uno dei requisiti strutturali o soggettivi o gestionali in
base ai quali e' stata rilasciata.
  2.  Nei  casi di violazioni per le quali e' prevista l'applicazione
di  sanzioni  amministrative  il   comune   puo',   previa   diffida,
contemporaneamente  sospendere  l'autorizzazione  da  cinque a trenta
giorni.
  3.  Il  titolare  dell'autorizzazione  puo',   entro   il   termine
perentorio  di  sette  giorni dal ricevimento della diffida formulare
per iscritto proprie osservazioni.
  4. Nei casi di recidiva l'autorizzazione e' revocata.
  5. Il titolare di una delle autorizzazioni previste dalla  presente
legge  che  intenda sospendere temporaneamente l'attivita' deve darne
preventivo avviso al comune e indicarne il motivo e la durata.
  6. La sospensione temporanea non puo' essere superiore a  sei  mesi
prorogabili  dal  comune  di  altri sei mesi, per fondati e accertati
motivi; trascorso tale termine l'attivita' si intende definitivamente
cessata e l'autorizzazione e' revocata.
  7. L'obbligo di avviso sussiste anche nei casi di cessazione.
  8. L'autorizzazione resta ugualmente sospesa  per  tutto  il  tempo
necessario  all'ultimazione  di  eventuali  lavori  disposti ai sensi
dell'art. 31, lettere b), c) e d) della legge 5 agosto 1978, n.  457,
dal proprietario dell'immobile.