Art. 18. Comunicazione dei provvedimenti 1. Il comune e' tenuto a dare immediata comunicazione del rilascio dell'autorizzazione di cui alla presente legge nonche' delle diffide, sospensioni, revoche e cessazioni all'assessorato regionale del turismo, nonche', nelle more dell'approvazione di una legge regionale che ridefinisca la ripartizione delle competenze amministrative in materia turistica a norma dell'art. 31 della legge regionale 23 agosto 1995 n. 20, all'ente provinciale per il turismo competente per territorio. 2. I comuni sono tenuti a trasmettere all'assessorato regionale del turismo ed all'ente provinciale per il turismo competente per territorio, cosi' come previsto dal precedente comma 1, l'elenco delle strutture ricettive autorizzate, distinte per tipologia, con l'indicazione della rispettiva capacita' ricettiva e della classifica assegnata. Gli stessi comuni sono altresi' tenuti a trasmettere all'assessorato regionale del turismo ed all'ente provinciale per il turismo competente per territorio, cosi' come previsto dal comma 1, ogni sei mesi, un prospetto riepilogativo dal quale risultino le imprese C.A.V. con l'indicazione numerica e tipologica delle strutture immobiliari impiegate. 3. L'assessorato regionale del turismo provvede alla compilazione e alla pubblicazione annuale, nel Bollettino ufficiale della Regione, dell'elenco degli esercizi ricettivi in attivita' di cui alla presente legge.