Art. 18.
 
Comunicazione dei provvedimenti
  1.  Il comune e' tenuto a dare immediata comunicazione del rilascio
dell'autorizzazione di cui alla presente legge nonche' delle diffide,
sospensioni,  revoche  e  cessazioni  all'assessorato  regionale  del
turismo, nonche', nelle more dell'approvazione di una legge regionale
che  ridefinisca  la  ripartizione delle competenze amministrative in
materia turistica a norma  dell'art.  31  della  legge  regionale  23
agosto 1995 n. 20, all'ente provinciale per il turismo competente per
territorio.
  2. I comuni sono tenuti a trasmettere all'assessorato regionale del
turismo  ed  all'ente  provinciale  per  il  turismo  competente  per
territorio, cosi' come previsto  dal  precedente  comma  1,  l'elenco
delle  strutture  ricettive  autorizzate, distinte per tipologia, con
l'indicazione della rispettiva capacita' ricettiva e della classifica
assegnata. Gli stessi  comuni  sono  altresi'  tenuti  a  trasmettere
all'assessorato  regionale del turismo ed all'ente provinciale per il
turismo competente per territorio, cosi' come previsto dal  comma  1,
ogni  sei  mesi,  un  prospetto  riepilogativo dal quale risultino le
imprese  C.A.V.  con  l'indicazione  numerica  e   tipologica   delle
strutture immobiliari impiegate.
  3. L'assessorato regionale del turismo provvede alla compilazione e
alla  pubblicazione  annuale, nel Bollettino ufficiale della Regione,
dell'elenco  degli  esercizi  ricettivi  in  attivita'  di  cui  alla
presente legge.