Art. 19.
                  Denuncia e pubblicita' dei prezzi
 
  1.  I  prezzi  delle  case  per  ferie,  ostelli  per la gioventu',
esercizi  di  affittacamere,  residence,  case  ed  appartamenti  per
vacanze,  sono  comunicati dai titolari, o dai gestori degli esercizi
all'assessorato  regionale  del  turismo  e  al  comune  secondo   le
disposizioni di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 284, al decreto del
Ministro  del turismo e dello spettacolo 16 ottobre 1991 e al decreto
dell'assessore regionale  del  turismo,  artigianato  e  commercio  9
settembre 1992, entro il 1 marzo ed il 1 ottobre di ogni anno.
  2. La mancata denuncia dei prezzi entro la data prescritta comporta
l'obbligo   dell'applicazione   degli   ultimi   prezzi  regolarmente
comunicati.
  3.  Ferma  restando  l'applicazione  della  normativa   statale   e
regionale  vigente  in  materia,  le  tabelle  ed  i  cartellini  con
l'indicazione  dei  prezzi  praticati  nonche'   le   classificazioni
attribuite  devono  essere  esposti  in modo ben visibile in ciascuna
camera o unita' abitativa e nel locale di ricevimento degli ospiti.