Art. 19. Denuncia e pubblicita' dei prezzi 1. I prezzi delle case per ferie, ostelli per la gioventu', esercizi di affittacamere, residence, case ed appartamenti per vacanze, sono comunicati dai titolari, o dai gestori degli esercizi all'assessorato regionale del turismo e al comune secondo le disposizioni di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 284, al decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 16 ottobre 1991 e al decreto dell'assessore regionale del turismo, artigianato e commercio 9 settembre 1992, entro il 1 marzo ed il 1 ottobre di ogni anno. 2. La mancata denuncia dei prezzi entro la data prescritta comporta l'obbligo dell'applicazione degli ultimi prezzi regolarmente comunicati. 3. Ferma restando l'applicazione della normativa statale e regionale vigente in materia, le tabelle ed i cartellini con l'indicazione dei prezzi praticati nonche' le classificazioni attribuite devono essere esposti in modo ben visibile in ciascuna camera o unita' abitativa e nel locale di ricevimento degli ospiti.