Art. 2. Case per ferie 1. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone, gestite da enti pubblici, associazioni o enti operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalita' sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonche' da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari. 2. Nelle case per ferie possono essere ospitati dipendenti e relativi familiari di altre aziende e assistiti degli enti di cui al comma 1; tale attivita' puo' essere svolta solo sulla base di apposita convenzione tra le ziende che consenta di perseguire le finalita' di cui al comma 1. 3. Nelle case per ferie, oltre alla prestazione di servizi ricettivi essenziali, sono assicurati i servizi e l'uso di attrezzature che consentano il perseguimento delle finalita' di cui al comma 1. 4. La disciplina delle case per ferie si applica altresi' ai complessi ricettivi che assumono la denominazione di pensionati universitari, case della giovane, case religiose di ospitalita', foresterie, centri di vacanze per minori e centri di vacanze per anziani.