Art. 2.
                           Case per ferie
 
  1. Sono case per ferie le strutture  ricettive  attrezzate  per  il
soggiorno  di  persone, gestite da enti pubblici, associazioni o enti
operanti senza scopo di  lucro  per  il  conseguimento  di  finalita'
sociali,  culturali,  assistenziali, religiose o sportive, nonche' da
enti o  aziende  per  il  soggiorno  dei  propri  dipendenti  e  loro
familiari.
  2.  Nelle  case  per  ferie  possono  essere  ospitati dipendenti e
relativi familiari di altre aziende e assistiti degli enti di cui  al
comma  1;  tale  attivita'  puo'  essere  svolta  solo  sulla base di
apposita convenzione tra le ziende  che  consenta  di  perseguire  le
finalita' di cui al comma 1.
  3.  Nelle  case  per  ferie,  oltre  alla  prestazione  di  servizi
ricettivi  essenziali,  sono  assicurati  i  servizi   e   l'uso   di
attrezzature  che  consentano il perseguimento delle finalita' di cui
al comma 1.
  4. La disciplina delle  case  per  ferie  si  applica  altresi'  ai
complessi  ricettivi  che  assumono  la  denominazione  di pensionati
universitari, case della  giovane,  case  religiose  di  ospitalita',
foresterie,  centri  di  vacanze  per  minori e centri di vacanze per
anziani.