Art. 20.
            Uso occasionale di immobili a fini ricettivi
 
  1. L'uso occasionale di immobili  a  fini  ricettivi  da  parte  di
soggetti  privati  deve  essere  comunicato, a fini statistici, entro
cinque giorni successivi al comune competente per territorio.
  2. L'uso occasionale, e  per  periodi  non  superiori  ai  sessanta
giorni, da parte dei soggetti pubblici o delle associazioni del tempo
libero   senza   finalita'   di  lucro,  di  immobili  non  destinati
abitualmente a ricettivita' collettiva, e' consentito in deroga  alle
disposizioni  di  cui  alla  presente  legge,  previo  nulla-osta del
comune.
  3. Il comune concede il  nulla-osta  limitatamente  al  periodo  di
utilizzo  dopo  aver accertato le finalita' sociali dell'iniziativa e
la  presenza  dei  requisiti  igienico-sanitari  e  di  sicurezza  in
relazione al numero degli utenti e al tipo di attivita'.