Art. 20. Uso occasionale di immobili a fini ricettivi 1. L'uso occasionale di immobili a fini ricettivi da parte di soggetti privati deve essere comunicato, a fini statistici, entro cinque giorni successivi al comune competente per territorio. 2. L'uso occasionale, e per periodi non superiori ai sessanta giorni, da parte dei soggetti pubblici o delle associazioni del tempo libero senza finalita' di lucro, di immobili non destinati abitualmente a ricettivita' collettiva, e' consentito in deroga alle disposizioni di cui alla presente legge, previo nulla-osta del comune. 3. Il comune concede il nulla-osta limitatamente al periodo di utilizzo dopo aver accertato le finalita' sociali dell'iniziativa e la presenza dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza in relazione al numero degli utenti e al tipo di attivita'.