Art. 21. Vigilanza e controllo 1. Ferme restando le competenze delle autorita' di pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge sono esercitate dal comune. 2. La Regione puo' esercitare controlli ispettivi a mezzo di proprio personale o tramite gli enti provinciali per il turismo competenti per territorio, cosi' come previsto dal comma 1 dell'art. 18.