Art. 21.
                        Vigilanza e controllo
 
  1.  Ferme  restando  le  competenze  delle  autorita'  di  pubblica
sicurezza, le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza delle
disposizioni contenute  nella  presente  legge  sono  esercitate  dal
comune.
  2.  La  Regione  puo'  esercitare  controlli  ispettivi  a mezzo di
proprio personale o tramite  gli  enti  provinciali  per  il  turismo
competenti  per territorio, cosi' come previsto dal comma 1 dell'art.
18.