Art. 22.
                           S a n z i o n i
 
  1.  E'  soggetto  all'applicazione  di  una   sanzione   pecuniaria
amministrativa,  da  L.  500.000  a  L.  3.000.000  il titolare di un
esercizio ricettivo che:
   a) svolga una delle attivita' disciplinate  dalla  presente  legge
senza  l'autorizzazione richiesta ovvero senza essere in possesso dei
requisiti o avere effettuato le previste comunicazioni;
   b) non esponga il segno  distintivo  o  una  o  piu'  delle  altre
indicazioni prescritte dalla presente legge;
   c)  nel  segno distintivo esposto faccia risultare indicazioni non
corrispondenti a quelle riconosciute dal comune;
   d) al di fuori delle ipotesi previste alle precedenti lettere b) e
c), attribuisca al proprio esercizio, con scritti o  stampati  ovvero
pubblicamente   in   qualsiasi   altro   modo,   una  tipologia,  una
classificazione o requisiti diversi da quelli propri dell'esercizio;
   e) non faccia pervenire la  denuncia  di  cui  all'art.  19  o  vi
esponga elementi non veritieri;
   f) non fornisca al comune le informazioni richieste o non consenta
gli accertamenti disposti ai fini della classificazione;
   g)  doti le unita' abitative destinate agli ospiti di un numero di
posti letto superiore a quello autorizzato o comunque ecceda i limiti
della capacita' ricettiva complessiva dell'esercizio;
   h) modifichi, peggiorandole, le caratteristiche strutturali, o  la
tipologia,  o  i  livelli  qualitativi  e  quantitativi  dei  servizi
autorizzati, nonche' delle prestazioni dovute;
   i) applichi prezzi superiori a quelli comunicati;
   l)   interrompa   l'attivita'   senza   averne   dato   preventiva
comunicazione al comune;
   m) non esponga le tabelle e i cartellini dei prezzi.
  2.   E'   soggetto  all'applicazione  di  una  sanzione  pecuniaria
amministrativa da L. 60.000 a L. 300.000 il titolare di un  esercizio
ricettivo che:
   a)   adotti   la   denominazione   del   proprio  esercizio  senza
l'approvazione di cui all'art. 15;
   b) ometta di indicare nel materiale pubblicitario  realizzato  per
suo   conto   la   tipologia   e   la   classificazione  riconosciute
all'esercizio.
  3. Per la violazione  della  disposizione  contenuta  nel  comma  3
dell'art.  8 si applica una sanzione amministrativa da L. 1.500.000 a
L. 4.000.000.
  4.  Chiunque  attribuisce  ad un proprio complesso immobiliare e ne
pubblicizza in qualsiasi forma la qualificazione di azienda ricettiva
in violazione alle  norme  della  presente  legge  e'  soggetto  alle
sanzioni di cui al comma 1.
  5.  In  caso  di  recidiva  specifica  nelle  infrazioni  di cui al
presente articolo, il sindaco puo' disporre la revoca  della  licenza
d'esercizio.
  6.  Resta  ferma l'applicazione del codice penale ove le violazioni
costituiscano reato.
  7. I proventi delle  sanzioni  di  cui  alla  presente  legge  sono
interamente devoluti ai comuni.