Art. 22. S a n z i o n i 1. E' soggetto all'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa, da L. 500.000 a L. 3.000.000 il titolare di un esercizio ricettivo che: a) svolga una delle attivita' disciplinate dalla presente legge senza l'autorizzazione richiesta ovvero senza essere in possesso dei requisiti o avere effettuato le previste comunicazioni; b) non esponga il segno distintivo o una o piu' delle altre indicazioni prescritte dalla presente legge; c) nel segno distintivo esposto faccia risultare indicazioni non corrispondenti a quelle riconosciute dal comune; d) al di fuori delle ipotesi previste alle precedenti lettere b) e c), attribuisca al proprio esercizio, con scritti o stampati ovvero pubblicamente in qualsiasi altro modo, una tipologia, una classificazione o requisiti diversi da quelli propri dell'esercizio; e) non faccia pervenire la denuncia di cui all'art. 19 o vi esponga elementi non veritieri; f) non fornisca al comune le informazioni richieste o non consenta gli accertamenti disposti ai fini della classificazione; g) doti le unita' abitative destinate agli ospiti di un numero di posti letto superiore a quello autorizzato o comunque ecceda i limiti della capacita' ricettiva complessiva dell'esercizio; h) modifichi, peggiorandole, le caratteristiche strutturali, o la tipologia, o i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi autorizzati, nonche' delle prestazioni dovute; i) applichi prezzi superiori a quelli comunicati; l) interrompa l'attivita' senza averne dato preventiva comunicazione al comune; m) non esponga le tabelle e i cartellini dei prezzi. 2. E' soggetto all'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da L. 60.000 a L. 300.000 il titolare di un esercizio ricettivo che: a) adotti la denominazione del proprio esercizio senza l'approvazione di cui all'art. 15; b) ometta di indicare nel materiale pubblicitario realizzato per suo conto la tipologia e la classificazione riconosciute all'esercizio. 3. Per la violazione della disposizione contenuta nel comma 3 dell'art. 8 si applica una sanzione amministrativa da L. 1.500.000 a L. 4.000.000. 4. Chiunque attribuisce ad un proprio complesso immobiliare e ne pubblicizza in qualsiasi forma la qualificazione di azienda ricettiva in violazione alle norme della presente legge e' soggetto alle sanzioni di cui al comma 1. 5. In caso di recidiva specifica nelle infrazioni di cui al presente articolo, il sindaco puo' disporre la revoca della licenza d'esercizio. 6. Resta ferma l'applicazione del codice penale ove le violazioni costituiscano reato. 7. I proventi delle sanzioni di cui alla presente legge sono interamente devoluti ai comuni.