Art. 23. Vincoli di destinazione 1. Per gli esercizi ricettivi gravati da vincoli di destinazione previsti da leggi statali o regionali, la Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale del turismo, puo' autorizzare, sentito il comune competente, la conversione da una tipologia all'altra fra quelle previste dalla presente legge, fermi rimanendo i vincoli suddetti.