Art. 23.
                       Vincoli di destinazione
 
  1.  Per  gli  esercizi ricettivi gravati da vincoli di destinazione
previsti da leggi  statali  o  regionali,  la  Giunta  regionale,  su
proposta  dell'assessore  regionale  del  turismo,  puo' autorizzare,
sentito  il  comune  competente,  la  conversione  da  una  tipologia
all'altra fra quelle previste dalla presente legge, fermi rimanendo i
vincoli suddetti.