Art. 25.
        Modifiche alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 22
 
  1. Nella legge regionale 14 maggio  1984,  n.  22:  "Norme  per  la
classificazione   delle   aziende  ricettive"  le  parole  "residenze
turistiche  alberghiere"  sono  sostituite  dalle  parole   "Alberghi
residenziali".
  2.  L'art. 3 della legge regionale n. 22 del 1984 e' sostituito dal
seguente:
  "Art. 3. - 1. Sono alberghi le aziende che  forniscono  alloggi  ai
clienti  in  unita'  abitative  costituite  da camere anche dotate di
eventuali locali e servizi accessori,  con  esclusione  di  cucina  e
posto-cottura,  purche' posseggano i requisiti indicati nelle tabelle
A e B dell'allegato.
  2. Possono assumere la denominazione  di  "villaggio  albergo"  gli
alberghi caratterizzati dalla centralizzazione dei principali servizi
in   funzione  di  unita'  abitative  dislocate  in  piu'  stabili  e
dall'inserimento dell'insieme ricettivo in un'unica area recintata  e
attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.
  3.  Possono  assumere  la  denominazione  di  "albergo diffuso" gli
alberghi caratterizzati dalla centralizzazione in  un  unico  stabile
dell'ufficio  ricevimento,  delle sale di uso comune e dell'eventuale
ristorante ed  annessa  cucina  e  dalla  dislocazione  delle  unita'
abitative  in uno o piu' stabili separati, purche' ubicati nel centro
storico  (zona  A)  del  comune  e  distanti  non  oltre  200   metri
dall'edificio   nel   quale   sono   ubicati  i  servizi  principali.
L'obbligatorieta' dei requisiti ai fini della classificazione permane
in quanto compatibile con la struttura diffusa dell'esercizio.
  4. Possono  assumere  la  denominazione  di  "motel"  gli  alberghi
particolarmente   attrezzati   per  la  sosta  e  l'assistenza  delle
autovetture e delle imbarcazioni e che assicurino uno standard minimo
di servizi di assistenza meccanica, di rifornimento carburanti  e  di
parcheggio  per un numero di automobili ed imbarcazioni superiore del
10 per cento a quello delle unita' abitative, nonche' servizi di bar,
ristorante o tavola calda e fredda.
  5. Sono alberghi residenziali le aziende che forniscono alloggio ai
clienti in unita' abitative costituite  da  uno  o  piu'  locali  con
cucina e posto-cottura, purche' posseggano i requisiti indicati nelle
tabelle A e C allegate alla presente legge.
  6.  Qualora l'unita' abitativa dell'albergo residenziale sia dotata
di angolo-cottura, in luogo di apposita cucina in locale separato, la
superficie   utile   per   la   determinazione   della   ricettivita'
autorizzabile  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 1970, n. .1437, dovra' essere incrementata di mq 2.
  7. Si  deroga  al  disposto  del  comma  6  nel  caso  di  immobili
realizzati  antecedentemente  all'entrata  in  vigore  della presente
legge in forza di licenza edilizia o di concessione ad edificare.
  8. Negli alberghi residenziali non puo' essere fornita  ospitalita'
per periodi inferiori a sette giorni.
  9.  Con  proprio  decreto, da comunicarsi tempestivamente ai comuni
interessati, il presidente della Giunta regionale potra'  autorizzare
deroghe  particolari  al  limite  di  cui al comma 8, in occasione di
avvenimenti o manifestazioni tali da poter determinare la contingente
insufficienza delle altre strutture ricettive locali.
  10. Ad esclusione del villaggio albergo, come definito al  comma  2
del  presente  articolo, gli esercizi alberghieri possono svolgere la
propria attivita', oltreche' nella sede principale, o  "casa  madre",
ove sono di regola allogati i servizi di ricevimento, di portineria e
gli  altri  servizi generali di cui si avvalgono gli ospiti, anche in
dipendenza.
  11. Le dipendenze possono essere ubicate  in  immobili  diversi  da
quello  ove e' posta la sede principale o anche in una parte separata
dello stesso  immobile  quando  ad  essa  si  accede  da  un  diverso
ingresso.
  12.  Rispetto alla "casa madre" le dipendenze devono essere ubicate
a non piu' di 100 metri di distanza".
  3. Il comma 7 dell'art. 7 della legge regionale n. 22 del  1984  e'
sostituito dal seguente:
   "7. Le tabelle B, C, D ed E allegate alla presente legge indicano,
rispettivamente,   per   alberghi,  alberghi  residenziali,  villaggi
turistici e campeggi i requisiti  presi  in  considerazione  ai  fini
della classificazione, con i relativi punteggi".
  4.  Il  comma 5 dell'art. 9 della legge regionale n. 22 del 1984 e'
sostituito dal seguente:
   "5. Non si procede a revisioni di classifica nel secondo  semestre
dell'ultimo anno del quinquennio".
  5.  Nell'art.  14  della legge regionale n. 22 del 1984 gli importi
delle sanzioni previsti al comma 1 "da L.  500.000  a  L.  3.000.000"
sono sostituiti rispettivamente "da L. 1.000.000 a L. 5.000.000"; gli
importi  previsti  al  comma  3  "da  L.  60.000  a  L. 300.000" sono
sostituiti rispettivamente "da L. 500.000 a L. 2.000.000".