Art. 25. Modifiche alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 22 1. Nella legge regionale 14 maggio 1984, n. 22: "Norme per la classificazione delle aziende ricettive" le parole "residenze turistiche alberghiere" sono sostituite dalle parole "Alberghi residenziali". 2. L'art. 3 della legge regionale n. 22 del 1984 e' sostituito dal seguente: "Art. 3. - 1. Sono alberghi le aziende che forniscono alloggi ai clienti in unita' abitative costituite da camere anche dotate di eventuali locali e servizi accessori, con esclusione di cucina e posto-cottura, purche' posseggano i requisiti indicati nelle tabelle A e B dell'allegato. 2. Possono assumere la denominazione di "villaggio albergo" gli alberghi caratterizzati dalla centralizzazione dei principali servizi in funzione di unita' abitative dislocate in piu' stabili e dall'inserimento dell'insieme ricettivo in un'unica area recintata e attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela. 3. Possono assumere la denominazione di "albergo diffuso" gli alberghi caratterizzati dalla centralizzazione in un unico stabile dell'ufficio ricevimento, delle sale di uso comune e dell'eventuale ristorante ed annessa cucina e dalla dislocazione delle unita' abitative in uno o piu' stabili separati, purche' ubicati nel centro storico (zona A) del comune e distanti non oltre 200 metri dall'edificio nel quale sono ubicati i servizi principali. L'obbligatorieta' dei requisiti ai fini della classificazione permane in quanto compatibile con la struttura diffusa dell'esercizio. 4. Possono assumere la denominazione di "motel" gli alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture e delle imbarcazioni e che assicurino uno standard minimo di servizi di assistenza meccanica, di rifornimento carburanti e di parcheggio per un numero di automobili ed imbarcazioni superiore del 10 per cento a quello delle unita' abitative, nonche' servizi di bar, ristorante o tavola calda e fredda. 5. Sono alberghi residenziali le aziende che forniscono alloggio ai clienti in unita' abitative costituite da uno o piu' locali con cucina e posto-cottura, purche' posseggano i requisiti indicati nelle tabelle A e C allegate alla presente legge. 6. Qualora l'unita' abitativa dell'albergo residenziale sia dotata di angolo-cottura, in luogo di apposita cucina in locale separato, la superficie utile per la determinazione della ricettivita' autorizzabile di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. .1437, dovra' essere incrementata di mq 2. 7. Si deroga al disposto del comma 6 nel caso di immobili realizzati antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge in forza di licenza edilizia o di concessione ad edificare. 8. Negli alberghi residenziali non puo' essere fornita ospitalita' per periodi inferiori a sette giorni. 9. Con proprio decreto, da comunicarsi tempestivamente ai comuni interessati, il presidente della Giunta regionale potra' autorizzare deroghe particolari al limite di cui al comma 8, in occasione di avvenimenti o manifestazioni tali da poter determinare la contingente insufficienza delle altre strutture ricettive locali. 10. Ad esclusione del villaggio albergo, come definito al comma 2 del presente articolo, gli esercizi alberghieri possono svolgere la propria attivita', oltreche' nella sede principale, o "casa madre", ove sono di regola allogati i servizi di ricevimento, di portineria e gli altri servizi generali di cui si avvalgono gli ospiti, anche in dipendenza. 11. Le dipendenze possono essere ubicate in immobili diversi da quello ove e' posta la sede principale o anche in una parte separata dello stesso immobile quando ad essa si accede da un diverso ingresso. 12. Rispetto alla "casa madre" le dipendenze devono essere ubicate a non piu' di 100 metri di distanza". 3. Il comma 7 dell'art. 7 della legge regionale n. 22 del 1984 e' sostituito dal seguente: "7. Le tabelle B, C, D ed E allegate alla presente legge indicano, rispettivamente, per alberghi, alberghi residenziali, villaggi turistici e campeggi i requisiti presi in considerazione ai fini della classificazione, con i relativi punteggi". 4. Il comma 5 dell'art. 9 della legge regionale n. 22 del 1984 e' sostituito dal seguente: "5. Non si procede a revisioni di classifica nel secondo semestre dell'ultimo anno del quinquennio". 5. Nell'art. 14 della legge regionale n. 22 del 1984 gli importi delle sanzioni previsti al comma 1 "da L. 500.000 a L. 3.000.000" sono sostituiti rispettivamente "da L. 1.000.000 a L. 5.000.000"; gli importi previsti al comma 3 "da L. 60.000 a L. 300.000" sono sostituiti rispettivamente "da L. 500.000 a L. 2.000.000".