Art. 27.
                          Norme transitorie
 
  1.  Entro  tre  anni dall'entrata in vigore della presente legge le
strutture ricettive di cui all'art. 1, comma 1, organizzate in  forma
imprenditoriale,   gia'   operanti,  dovranno  essere  adeguate  alle
caratteristiche indicate negli articoli precedenti.
  2. Sino a tale data la prosecuzione dell'attivita' delle  strutture
ricettive  di cui al capo I della presente legge e' consentita dietro
rilascio, da parte del sindaco, di  un'autorizzazione  temporanea  in
deroga,  da  emanarsi  unicamente a seguito di presentazione da parte
del richiedente di un progetto di adeguamento delle strutture  e  dei
servizi  alle  norme  della  presente  legge entro il termine massimo
fissato al comma 1.
  3. Per. le strutture di cui al comma 2, e limitatamente al  periodo
transitorio,  all'atto del rilascio dell'autorizzazione in deroga, il
sindaco classifica in via provvisoria la  struttura  ricettiva  sulla
base dei criteri contenuti nella presente legge.