Art. 27. Norme transitorie 1. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge le strutture ricettive di cui all'art. 1, comma 1, organizzate in forma imprenditoriale, gia' operanti, dovranno essere adeguate alle caratteristiche indicate negli articoli precedenti. 2. Sino a tale data la prosecuzione dell'attivita' delle strutture ricettive di cui al capo I della presente legge e' consentita dietro rilascio, da parte del sindaco, di un'autorizzazione temporanea in deroga, da emanarsi unicamente a seguito di presentazione da parte del richiedente di un progetto di adeguamento delle strutture e dei servizi alle norme della presente legge entro il termine massimo fissato al comma 1. 3. Per. le strutture di cui al comma 2, e limitatamente al periodo transitorio, all'atto del rilascio dell'autorizzazione in deroga, il sindaco classifica in via provvisoria la struttura ricettiva sulla base dei criteri contenuti nella presente legge.