Art. 3.
Requisiti tecnici, edilizi ed igienico-sanitari delle case per ferie
 
  1. La superficie minima delle camere ad uno o piu' letti, l'altezza
minima  dei   locali,   la   dotazione   dei   servizi   igienici   e
l'accessibilita'  per  i  portatori  di handicap delle case per ferie
devono essere previste dai regolamenti comunali edilizi e di igiene.
  2. In caso di mancata previsione in detti regolamenti si  applicano
le  norme  previste  per  gli  esercizi  alberghieri  di cui al regio
decreto  24  maggio  1920,  n.  1102  e   successive   modifiche   ed
integrazioni.
  3.  Nelle  case per ferie devono essere garantiti anche il servizio
telefonico ed adeguati spazi "comuni".
  4. L'esercizio dell'attivita' ricettiva nelle  case  per  ferie  e'
soggetto  ad  autorizzazione  rilasciata dal comune. L'autorizzazione
deve indicare:
   a) il titolare e il gestore, se diverso dal titolare;
   b) i soggetti che possono utilizzare le strutture;
   c) il regolamento interno per l'uso della struttura;
   d) il periodo di apertura e di chiusura.
  5. L'autorizzazione puo' comprendere la somministrazione di cibi  e
bevande, limitatamente alle persone alloggite.