Art. 3. Requisiti tecnici, edilizi ed igienico-sanitari delle case per ferie 1. La superficie minima delle camere ad uno o piu' letti, l'altezza minima dei locali, la dotazione dei servizi igienici e l'accessibilita' per i portatori di handicap delle case per ferie devono essere previste dai regolamenti comunali edilizi e di igiene. 2. In caso di mancata previsione in detti regolamenti si applicano le norme previste per gli esercizi alberghieri di cui al regio decreto 24 maggio 1920, n. 1102 e successive modifiche ed integrazioni. 3. Nelle case per ferie devono essere garantiti anche il servizio telefonico ed adeguati spazi "comuni". 4. L'esercizio dell'attivita' ricettiva nelle case per ferie e' soggetto ad autorizzazione rilasciata dal comune. L'autorizzazione deve indicare: a) il titolare e il gestore, se diverso dal titolare; b) i soggetti che possono utilizzare le strutture; c) il regolamento interno per l'uso della struttura; d) il periodo di apertura e di chiusura. 5. L'autorizzazione puo' comprendere la somministrazione di cibi e bevande, limitatamente alle persone alloggite.