Art. 4.
                      Ostelli per la gioventu'
 
  1.  Sono ostelli per la gioventu' le strutture ricettive attrezzate
per  il  soggiorno  ed  il  pernottamento   dei   giovani   e   degli
accompagnatori dei gruppi di giovani, di proprieta' di enti pubblici,
enti  di carattere morale o religioso e associazioni, operanti, senza
scopo di lucro, nel campo del turismo  sociale  e  giovanile  per  il
conseguimento di finalita' sociali e culturali.
  2.  Gli  ostelli possono essere gestiti anche da operatori privati,
previa convenzione con l'ente proprietario.
  3. Negli ostelli per la gioventu' deve essere garantita, oltre alla
prestazione  dei  servizi  ricettivi,  anche  la  disponibilita'   di
strutture  e servizi che consentano di perseguire le finalita' di cui
al comma 1.
  4. Per i requisiti tecnici, edilizi  ed  igienico  sanitari  si  fa
riferimento al precedente art. 3.
  5.   Per   quanto   riguarda  gli  obblighi  amministrativi  si  fa
riferimento al comma 4 dell'art. 3.