Art. 4. Ostelli per la gioventu' 1. Sono ostelli per la gioventu' le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno ed il pernottamento dei giovani e degli accompagnatori dei gruppi di giovani, di proprieta' di enti pubblici, enti di carattere morale o religioso e associazioni, operanti, senza scopo di lucro, nel campo del turismo sociale e giovanile per il conseguimento di finalita' sociali e culturali. 2. Gli ostelli possono essere gestiti anche da operatori privati, previa convenzione con l'ente proprietario. 3. Negli ostelli per la gioventu' deve essere garantita, oltre alla prestazione dei servizi ricettivi, anche la disponibilita' di strutture e servizi che consentano di perseguire le finalita' di cui al comma 1. 4. Per i requisiti tecnici, edilizi ed igienico sanitari si fa riferimento al precedente art. 3. 5. Per quanto riguarda gli obblighi amministrativi si fa riferimento al comma 4 dell'art. 3.