Art. 6.
   Esercizio saltuario del servizio di alloggio e prima colazione
 
  1.  Coloro  i quali, nella casa in cui abitano, offrono un servizio
di alloggio e prima colazione, per non piu'  di  tre  camere  con  un
massimo  di  sei  posti  letto, con carattere saltuario o per periodi
ricorrenti stagionali, sono tenuti a comunicare al comune la data  di
inizio e fine dell'attivita'.
  2.  Il  servizio  deve  essere assicurato avvalendosi della normale
organizzazione  familiare  e  fornendo  esclusivamente   a   chi   e'
alloggiato, cibi e bevande preconfezionati per la prima colazione.
  3.  Le  strutture  di  cui  al  presente  articolo sono inserite in
specifico elenco del quale  l'ente  provinciale  per  il  turismo,  o
l'ente che ne assumera' le funzioni, cura la diffusione.