Art. 6. Esercizio saltuario del servizio di alloggio e prima colazione 1. Coloro i quali, nella casa in cui abitano, offrono un servizio di alloggio e prima colazione, per non piu' di tre camere con un massimo di sei posti letto, con carattere saltuario o per periodi ricorrenti stagionali, sono tenuti a comunicare al comune la data di inizio e fine dell'attivita'. 2. Il servizio deve essere assicurato avvalendosi della normale organizzazione familiare e fornendo esclusivamente a chi e' alloggiato, cibi e bevande preconfezionati per la prima colazione. 3. Le strutture di cui al presente articolo sono inserite in specifico elenco del quale l'ente provinciale per il turismo, o l'ente che ne assumera' le funzioni, cura la diffusione.