Art. 7.
                   Case e appartamenti per vacanze
 
  1.  Sono  case  e  appartamenti  per  le vacanze (C.A.V.) le unita'
abitative ubicate nello stesso comune e delle quali il gestore  abbia
legittimamente,   a   qualsiasi   titolo,   la  disponibilita'  anche
temporanea. Tali unita' abitative, in numero  non  inferiore  a  tre,
composte  ciascuna  da  uno  o  piu' locali, devono essere arredate e
dotate di servizi igienici e cucina autonomi,  gestite  unitariamente
in  forma  imprenditoriale  per l'affitto a turisti, senza offerta di
servizi imprenditoriali per l'affitto a  turisti,  senza  offerta  di
servizi centralizzati o prestazioni di tipo alberghiero, nel corso di
una o piu' stagioni.
  2.  Nelle  C.A.V.  devono essere assicurate le seguenti prestazioni
essenziali:
   a) fornitura di energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento  nei
mesi invernali;
   b)   manutenzione  in  condizioni  di  efficienza  degli  impianti
tecnologici;
   c) pulizia dei locali ad ogni cambio di cliente;.
   d) accoglienza e recapito del cliente.
  3. Nelle C.A.V. possono  ulteriormente  essere  forniti  servizi  e
prestazioni, quali, tra l'altro:
   a) pulizia dei locali durante il soggiorno dei clienti;
   b) fornitura e cambio di biancheria;
   c) utilizzo di attrezzature di svago e sport.
  4.  La  gestione  di  case  ed  appartamenti  per  vacanze non puo'
comprendere la somministrazione di cibi e bevande.
  5.   Le   strutture   in  cui  si  esercita  l'attivita'  ricettiva
individuate   nel   comma   1   devono    possedere    i    requisiti
igienico-sanitari  ed  edilizi previsti dalle normative vigenti per i
locali di civile abitazione.
  6. L'esercizio di C.A.V. secondo le modalita' previste dal presente
capo, non comporta modifica di destinazione d'uso ai fini urbanistici
delle strutture immobiliari impiegate.
  7. Nelle case ed appartamenti per vacanze non puo'  essere  fornita
ospitalita'  per  un  periodo  inferiore a sette giorni consecutivi o
superiore a tre mesi consecutivi.
  8. Per speciali esigenze connesse a festivita' o manifestazioni  di
interesse  locale,  il  sindaco  puo',  con  provvedimenti  motivati,
consentire deroghe al limite di cui al precedente comma 7.