Art. 7. Case e appartamenti per vacanze 1. Sono case e appartamenti per le vacanze (C.A.V.) le unita' abitative ubicate nello stesso comune e delle quali il gestore abbia legittimamente, a qualsiasi titolo, la disponibilita' anche temporanea. Tali unita' abitative, in numero non inferiore a tre, composte ciascuna da uno o piu' locali, devono essere arredate e dotate di servizi igienici e cucina autonomi, gestite unitariamente in forma imprenditoriale per l'affitto a turisti, senza offerta di servizi imprenditoriali per l'affitto a turisti, senza offerta di servizi centralizzati o prestazioni di tipo alberghiero, nel corso di una o piu' stagioni. 2. Nelle C.A.V. devono essere assicurate le seguenti prestazioni essenziali: a) fornitura di energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento nei mesi invernali; b) manutenzione in condizioni di efficienza degli impianti tecnologici; c) pulizia dei locali ad ogni cambio di cliente;. d) accoglienza e recapito del cliente. 3. Nelle C.A.V. possono ulteriormente essere forniti servizi e prestazioni, quali, tra l'altro: a) pulizia dei locali durante il soggiorno dei clienti; b) fornitura e cambio di biancheria; c) utilizzo di attrezzature di svago e sport. 4. La gestione di case ed appartamenti per vacanze non puo' comprendere la somministrazione di cibi e bevande. 5. Le strutture in cui si esercita l'attivita' ricettiva individuate nel comma 1 devono possedere i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti dalle normative vigenti per i locali di civile abitazione. 6. L'esercizio di C.A.V. secondo le modalita' previste dal presente capo, non comporta modifica di destinazione d'uso ai fini urbanistici delle strutture immobiliari impiegate. 7. Nelle case ed appartamenti per vacanze non puo' essere fornita ospitalita' per un periodo inferiore a sette giorni consecutivi o superiore a tre mesi consecutivi. 8. Per speciali esigenze connesse a festivita' o manifestazioni di interesse locale, il sindaco puo', con provvedimenti motivati, consentire deroghe al limite di cui al precedente comma 7.