Art. 8.
                           Turismo rurale
 
  1. Per turismo rurale si intende quel  complesso  di  attivita'  di
ricezione,  di  ristorazione, di organizzazione del tempo libero e di
prestazione  di  ogni  altro  servizio  finalizzato  alla   fruizione
turistica   dei   beni  naturalistici,  ambientali  e  culturali  del
territorio rurale extraurbano.
  2. L'attivita' di turismo rurale deve essere  svolta  nel  rispetto
delle seguenti condizioni:
   a)  offerta  di  ricezione e ristorazione esercitata in fabbricati
rurali gia esistenti ovvero nei punti di ristoro di cui all'art.   10
delle direttive per le zone agricole, adottate dalla Regione Sardegna
in  attuazione  della  legge  regionale  22  dicembre  1989, n. 45, e
successive modifiche  e  integrazioni,  da  realizzarsi,  secondo  le
tipologie   edificatorie  rurali  locali,  nelle  aree  extra  urbane
agricole come individuate nel piano urbanistico comunale;
   b) ristorazione con pietanze tipiche della gastronomia  regionale,
preparate  in prevalenza con l'impiego di materie prime di produzione
locale;
   c) allestimento degli ambienti  con  arredi  caratteristici  delle
tradizioni locali ed in particolare della cultura rurale della zona.
  3.  Il  termine  "turismo  rurale" e' riservato esclusivamente alle
attivita' di turismo rurale svolte ai sensi della presente legge.