Art. 8. Turismo rurale 1. Per turismo rurale si intende quel complesso di attivita' di ricezione, di ristorazione, di organizzazione del tempo libero e di prestazione di ogni altro servizio finalizzato alla fruizione turistica dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio rurale extraurbano. 2. L'attivita' di turismo rurale deve essere svolta nel rispetto delle seguenti condizioni: a) offerta di ricezione e ristorazione esercitata in fabbricati rurali gia esistenti ovvero nei punti di ristoro di cui all'art. 10 delle direttive per le zone agricole, adottate dalla Regione Sardegna in attuazione della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, e successive modifiche e integrazioni, da realizzarsi, secondo le tipologie edificatorie rurali locali, nelle aree extra urbane agricole come individuate nel piano urbanistico comunale; b) ristorazione con pietanze tipiche della gastronomia regionale, preparate in prevalenza con l'impiego di materie prime di produzione locale; c) allestimento degli ambienti con arredi caratteristici delle tradizioni locali ed in particolare della cultura rurale della zona. 3. Il termine "turismo rurale" e' riservato esclusivamente alle attivita' di turismo rurale svolte ai sensi della presente legge.