Art. 9. Soggetti legittimati all'esercizio del turismo rurale 1. Possono svolgere attivita' di turismo rurale alle condizioni di cui al comma 2 dell'art. 8 i seguenti operatori: a) gestori di strutture ricettive alberghiere e di ristorazione, singoli od associati, autorizzati all'esercizio dell'attivita' ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali e iscritti negli appositi registri delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; b) gestori di servizi di organizzazione e di supporto alle attivita' sportive all'aria aperta e del tempo libero, iscritti negli appositi albi professionali e negli specifici registri delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.