Art. 9.
        Soggetti legittimati all'esercizio del turismo rurale
 
  1. Possono svolgere attivita' di turismo rurale alle condizioni  di
cui al comma 2 dell'art. 8 i seguenti operatori:
   a)  gestori  di strutture ricettive alberghiere e di ristorazione,
singoli od associati,  autorizzati  all'esercizio  dell'attivita'  ai
sensi  delle  vigenti  leggi  nazionali  e regionali e iscritti negli
appositi registri delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura;
   b) gestori  di  servizi  di  organizzazione  e  di  supporto  alle
attivita' sportive all'aria aperta e del tempo libero, iscritti negli
appositi  albi  professionali e negli specifici registri delle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura.