Art. 10. Norme sulla trasparenza amministrativa 1. Chiunque puo' richiedere al comune copia degli atti previsti dalla presente legge in suo possesso o visionarli con le stesse modalita' e i limiti previsti per la visione ed il rilascio di copia di atti comunali. 2. Non puo' essere richiesta agli uffici regionali la visione o il rilascio di copia di atti in possesso del comune. 3. Non sono ammessi istanze e ricorsi non espressamente previsti dalla presente legge, salvi i ricorsi giurisdizionali e quelli previsti da norme statali.