Art. 10.
               Norme sulla trasparenza amministrativa
 
  1. Chiunque puo' richiedere al comune  copia  degli  atti  previsti
dalla  presente  legge  in  suo  possesso  o visionarli con le stesse
modalita' e i limiti previsti per la visione ed il rilascio di  copia
di atti comunali.
  2.  Non puo' essere richiesta agli uffici regionali la visione o il
rilascio di copia di atti in possesso del comune.
  3. Non sono ammessi istanze e ricorsi  non  espressamente  previsti
dalla  presente  legge,  salvi  i  ricorsi  giurisdizionali  e quelli
previsti da norme statali.