Art. 12.
       Composizione e competenze delle commissioni provinciali
                     per la tutela del paesaggio
 
  1. L'art. 33 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, e' cosi
integrato:  "f)  un  funzionario designato dall'assessorato regionale
degli  enti  locali,  finanze,  ed  urbanistica;  g)  un  funzionario
designato  dall'assessorato  regionale della difesa dell'ambiente; h)
un funzionario designato dall'amministrazione provinciale".
  2. All'art. 33 della legge regionale n. 45 del 1989, dopo il  comma
5 sono aggiunti i seguenti:
  "5-bis.   La   composizione   della   commissione,   nel   caso  di
deliberazioni relative a provvedimenti di cui agli  articoli  1  e  2
della  legge n.  1497 del 1939, ovvero di perimetrazione dei vincoli,
di cui all'art.  1 della legge n. 431  del  1985,  e'  integrata  dal
sindaco del comune interessato o da un suo delegato.
  5-ter.  Ai  componenti  delle commissioni provinciali per la tutela
del paesaggio nominati dal Consiglio regionale spetta il  trattamento
previsto   per  i  componenti  del  comitato  tecnico  amministrativo
provinciale dei lavori pubblici. In caso  di  assenza  ingiustificata
per oltre tre sedute consecutive i componenti esterni di designazione
consiliare sono dichiarati decaduti".