Art. 12. Composizione e competenze delle commissioni provinciali per la tutela del paesaggio 1. L'art. 33 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, e' cosi integrato: "f) un funzionario designato dall'assessorato regionale degli enti locali, finanze, ed urbanistica; g) un funzionario designato dall'assessorato regionale della difesa dell'ambiente; h) un funzionario designato dall'amministrazione provinciale". 2. All'art. 33 della legge regionale n. 45 del 1989, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: "5-bis. La composizione della commissione, nel caso di deliberazioni relative a provvedimenti di cui agli articoli 1 e 2 della legge n. 1497 del 1939, ovvero di perimetrazione dei vincoli, di cui all'art. 1 della legge n. 431 del 1985, e' integrata dal sindaco del comune interessato o da un suo delegato. 5-ter. Ai componenti delle commissioni provinciali per la tutela del paesaggio nominati dal Consiglio regionale spetta il trattamento previsto per i componenti del comitato tecnico amministrativo provinciale dei lavori pubblici. In caso di assenza ingiustificata per oltre tre sedute consecutive i componenti esterni di designazione consiliare sono dichiarati decaduti".