Art. 2. Norme comuni ai procedimenti 1. Tutte le istanze proposte dagli interessati per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 3, sono dirette all'assessore regionale della pubblica istruzione e presentate presso il comune subdelegato ove sono siti i beni oggetto di tutela. 2. Tutti i pareri e i provvedimenti previsti dalla presente legge devono essere motivati. 3. Le comunicazioni e le notifiche di cui alla presente legge possono essere effettuate mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento. 4. Ogni comunicazione o trasmissione di atti fra i comuni e gli uffici regionali, prevista dalla presente legge, puo' avvenire tramite sistemi di facsimile. 5 All'albo dei comuni e degli uffici regionali di tutela del paesaggio viene pubblicato l'elenco delle istanze di autorizzazione pervenute e dei provvedimenti rilasciati ai sensi dell'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.