Art. 2.
                    Norme comuni ai procedimenti
 
  1. Tutte le istanze proposte  dagli  interessati  per  il  rilascio
delle  autorizzazioni  di  cui all'art. 3, sono dirette all'assessore
regionale della pubblica istruzione e  presentate  presso  il  comune
subdelegato ove sono siti i beni oggetto di tutela.
  2.  Tutti  i pareri e i provvedimenti previsti dalla presente legge
devono essere motivati.
  3. Le comunicazioni e le  notifiche  di  cui  alla  presente  legge
possono essere effettuate mediante raccomandata postale con avviso di
ricevimento.
  4.  Ogni  comunicazione  o  trasmissione di atti fra i comuni e gli
uffici  regionali,  prevista  dalla  presente  legge,  puo'  avvenire
tramite sistemi di facsimile.
  5  All'albo  dei  comuni  e  degli  uffici  regionali di tutela del
paesaggio viene pubblicato l'elenco delle istanze  di  autorizzazione
pervenute  e  dei provvedimenti rilasciati ai sensi dell'art. 7 della
legge 29 giugno 1939, n. 1497.