Art. 3. Competenza del comune 1. Sono rilasciate dall'organo comunale competente per territorio, secondo la procedura di cui ai successivi articoli 4 e 5, le autorizzazioni di cui all'art. 7 della legge n. 1497 del 1939, relative a: a) interventi su edifici privati riguardanti le categorie di opere di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, con esclusione di quelli previsti dalla lettera e) e di quelli ricadenti in aree di centro storico (zona urbanistica "A") non soggette a disciplina di piano particolareggiato o comunque attuativo, ovvero quando tale piano non sia stato precedentemente approvato ai sensi della legge n. 1497 del 1939; b) interventi di nuova costruzione ricadenti nelle zone urbanistiche di completamento "B", con esclusione di quelli comportanti la demolizione delle preesistenze edificate nel periodo anteriore al 29 giugno 1939; c) interventi di nuova costruzione ricadenti in aree soggette a pianificazione attuativa precedentemente approvata ai sensi della legge n. 1497 del 1939; d) posa in opera di insegne; e) linee elettriche di bassa tensione; f) trivellazione di pozzi per l'utilizzazione delle falde acquifere, escluse quelle minerali e termali; g) opere agro-silvo-pastorali non residenziali in agro (zona urbanistica "E"), purche' sia rispettato l'indice edificatorio pari a 0,03 mc/mq; h) attivita' silvo-colturali, arboricoltura da legno, potature e manutenzione del patrimonio arboreo, opere antincendio e fasce tagliafuoco, lavori di difesa forestale, con esclusione del taglio a raso degli alberi ad alto fusto o cedui e delle opere di rimboschimento interessanti superfici superiori a 2 Ha. 2. Sono parimenti rilasciati dall'organo comunale competente con la stessa procedura i pareri di cui alla lettera d), comma 1, dell'art. 28 della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23 (Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione di procedure espropriative), richiesti anche ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6 (legge finanziaria 1995), che abbiano per oggetto le opere previste al comma 1. 3. Il sindaco, tramite gli uffici comunali, esercita funzioni di vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni di tutela paesistica, relative ai provvedimenti adottati. 4. Le violazioni a tali prescrizioni di tutela paesistica sono immediatamente segnalate dal sindaco al competente ufficio di tutela del paesaggio per i provvedimenti di competenza.