Art. 3.
                        Competenza del comune
 
  1. Sono rilasciate dall'organo comunale competente per  territorio,
secondo  la  procedura  di  cui  ai  successivi  articoli  4  e 5, le
autorizzazioni di cui all'art.  7  della  legge  n.  1497  del  1939,
relative a:
   a) interventi su edifici privati riguardanti le categorie di opere
di  cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, con esclusione
di quelli previsti dalla lettera e) e di quelli ricadenti in aree  di
centro  storico  (zona  urbanistica "A") non soggette a disciplina di
piano particolareggiato o  comunque  attuativo,  ovvero  quando  tale
piano non sia stato precedentemente approvato ai sensi della legge n.
1497 del 1939;
   b)   interventi   di   nuova   costruzione  ricadenti  nelle  zone
urbanistiche  di  completamento  "B",  con   esclusione   di   quelli
comportanti  la  demolizione delle preesistenze edificate nel periodo
anteriore al 29 giugno 1939;
   c) interventi di nuova costruzione ricadenti in  aree  soggette  a
pianificazione  attuativa  precedentemente  approvata  ai sensi della
legge n. 1497 del 1939;
   d) posa in opera di insegne;
   e) linee elettriche di bassa tensione;
   f)  trivellazione  di  pozzi  per  l'utilizzazione   delle   falde
acquifere, escluse quelle minerali e termali;
   g)  opere  agro-silvo-pastorali  non  residenziali  in  agro (zona
urbanistica "E"), purche' sia rispettato l'indice edificatorio pari a
0,03 mc/mq;
   h) attivita' silvo-colturali, arboricoltura da legno,  potature  e
manutenzione  del  patrimonio  arboreo,  opere  antincendio  e  fasce
tagliafuoco, lavori di difesa forestale, con esclusione del taglio  a
raso   degli   alberi  ad  alto  fusto  o  cedui  e  delle  opere  di
rimboschimento interessanti superfici superiori a 2 Ha.
  2. Sono parimenti rilasciati dall'organo comunale competente con la
stessa procedura i pareri di cui alla lettera d), comma 1,  dell'art.
28  della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23 (Norme in materia di
controllo   dell'attivita'   urbanistico-edilizia,   di   risanamento
urbanistico  e  di  sanatoria  di  insediamenti  ed opere abusive, di
snellimento ed accelerazione di procedure  espropriative),  richiesti
anche ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6
(legge  finanziaria  1995), che abbiano per oggetto le opere previste
al comma 1.
  3.  Il  sindaco,  tramite gli uffici comunali, esercita funzioni di
vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni  di  tutela  paesistica,
relative ai provvedimenti adottati.
  4.  Le  violazioni  a  tali  prescrizioni di tutela paesistica sono
immediatamente segnalate dal sindaco al competente ufficio di  tutela
del paesaggio per i provvedimenti di competenza.