Art. 4. Procedura dei provvedimenti comunali 1. Il comune esercita i poteri delegati di cui all'art. 3 secondo le direttive, impartite dall'assessorato regionale della pubblica istruzione entro quarantacinque giorni dalla entrata in vigore della presente legge. 2. Il consiglio comunale puo' formulare, una proposta per l'integrazione di tali direttive adeguandole alla realta' territoriale e amministrativa del comune. L'integrazione e' adottata con decreto dell'assessore regionale della pubblica istruzione. 3. L'organo comunale competente rilascia i provvedimenti di cui all'art. 3, previo parere della commissione edilizia comunale. 4. Il provvedimento va emanato entro il sessantesimo giorno dalla presentazione della istanza, corredata della documentazione richiesta dalle direttive. 5. La commissione edilizia comunale deve comprendere un esperto in materia di paesaggio, scelto dall'organo comunale competente fra gli iscritti agli ordini professionali o fra i tecnici dipendenti dalle amministrazioni pubbliche.