Art. 4.
                Procedura dei provvedimenti comunali
 
  1.  Il  comune esercita i poteri delegati di cui all'art. 3 secondo
le direttive, impartite  dall'assessorato  regionale  della  pubblica
istruzione  entro quarantacinque giorni dalla entrata in vigore della
presente legge.
  2.  Il  consiglio  comunale  puo'  formulare,  una   proposta   per
l'integrazione   di   tali   direttive   adeguandole   alla   realta'
territoriale e amministrativa del comune. L'integrazione e'  adottata
con decreto dell'assessore regionale della pubblica istruzione.
  3.  L'organo  comunale  competente  rilascia i provvedimenti di cui
all'art. 3, previo parere della commissione edilizia comunale.
  4. Il provvedimento va emanato entro il sessantesimo  giorno  dalla
presentazione della istanza, corredata della documentazione richiesta
dalle direttive.
  5.  La commissione edilizia comunale deve comprendere un esperto in
materia di paesaggio, scelto dall'organo comunale competente fra  gli
iscritti  agli  ordini professionali o fra i tecnici dipendenti dalle
amministrazioni pubbliche.