Art. 5. Procedimento semplificato 1. Qualora l'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge n. 1497 del 1939, sia richiesta per le opere previste dagli articoli 13 e 15 della legge regionale n. 23 del 1985, l'organo comunale competente emana il provvedimento su parere del solo ufficio tecnico comunale.