Art. 5.
                      Procedimento semplificato
 
  1. Qualora l'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge  n.  1497
del  1939, sia richiesta per le opere previste dagli articoli 13 e 15
della legge regionale n. 23 del 1985,  l'organo  comunale  competente
emana il provvedimento su parere del solo ufficio tecnico comunale.