Art. 7.
                  Poteri di controllo della Regione
 
  1.  La  Regione  esercita  il controllo sull'esercizio da parte dei
comuni dei poteri subdelegati attraverso verifiche periodiche.
  2. L'assessore regionale puo', ove persista il pubblico  interesse,
annullare   i   provvedimenti   assunti  in  violazione  delle  norme
procedimentali di cui agli articoli 2, 4 e 5.
  3. I provvedimenti di autorizzazione di cui agli  articoli  4  e  5
sono  inviati dal comune, con la relativa documentazione, agli organi
determinati dalla legislazione statale.