Art. 8.
                        Controllo sostitutivo
 
  1.  Qualora  l'organo comunale competente non provveda, nei termini
previsti, al rilascio o al diniego dell'autorizzazione paesistica, il
richiedente  puo'  presentare,  entro  i  successivi  trenta  giorni,
istanza  di  autorizzazione  al  Ministero  per  i  beni  culturali e
ambientali ai sensi dell'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431.