Art. 8. Controllo sostitutivo 1. Qualora l'organo comunale competente non provveda, nei termini previsti, al rilascio o al diniego dell'autorizzazione paesistica, il richiedente puo' presentare, entro i successivi trenta giorni, istanza di autorizzazione al Ministero per i beni culturali e ambientali ai sensi dell'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431.