Art. 9. Provvedimenti di competenza dell'assessore 1. Le istanze riguardanti i provvedimenti relativi ad oggetti diversi da quelli delegati dall'art. 3 sono inviate dal comune al competente ufficio tutela del paesaggio entro trenta giorni dal loro deposito. 2. L'assessore decide su tali istanze entro sessanta giorni dalla data in cui pervengono. 3. Le decisioni dell'assessore, escluse quelle relative ad autorizzazioni ai sensi dell'art. 7 della legge n. 1497 del 1939, sono adottate sentita la commissione di cui all'art. 33 della legge regionale n. 45 del 1989. 4. I provvedimenti, unitamente al parere della commissione sono comunicati al comune e notificati agli interessati. 5. L'approvazione da parte dell'assessore regionale della pubblica istruzione, prevista dall'art. 12 della legge n. 1497 del 1939, e' necessaria anche per gli strumenti urbanistici previsti dall'art. 21 della legge regionale n. 45 del 1989. 6. Anche per le autorizzazioni di cui all'art. 7 della legge n. 1497 del 1939 di competenza dell'assessore regionale si osservano le procedure e i termini di cui all'art. 1 della legge n. 431 del 1985.