Art. 9.
             Provvedimenti di competenza dell'assessore
 
  1. Le istanze  riguardanti  i  provvedimenti  relativi  ad  oggetti
diversi  da  quelli  delegati  dall'art. 3 sono inviate dal comune al
competente ufficio tutela del paesaggio entro trenta giorni dal  loro
deposito.
  2.  L'assessore  decide su tali istanze entro sessanta giorni dalla
data in cui pervengono.
  3.  Le  decisioni  dell'assessore,  escluse  quelle   relative   ad
autorizzazioni  ai  sensi  dell'art.  7 della legge n. 1497 del 1939,
sono adottate sentita la commissione di cui all'art. 33  della  legge
regionale n.  45 del 1989.
  4.  I  provvedimenti,  unitamente  al parere della commissione sono
comunicati al comune e notificati agli interessati.
  5. L'approvazione da parte dell'assessore regionale della  pubblica
istruzione,  prevista  dall'art.  12 della legge n. 1497 del 1939, e'
necessaria anche per gli strumenti urbanistici previsti dall'art.  21
della legge regionale n. 45 del 1989.
  6. Anche per le autorizzazioni di cui all'art.  7  della  legge  n.
1497  del 1939 di competenza dell'assessore regionale si osservano le
procedure e i termini di cui all'art. 1 della legge n. 431 del 1985.