Art. 10. Obblighi delle aziende iscritte all'albo regionale 1. Le aziende iscritte all'albo regionale sono tenute: a) a rispettare le norme stabilite dai provvedimenti comunitari e statali; b) a sottoporsi agli accertamenti degli organismi di controllo; c) ad osservare i disciplinari di produzione e i criteri di trasformazione, conservazione e confezionamento stabiliti dall'Assessorato regionale allo sviluppo del sistema agricolo e del mondo rurale su proposta della commissione regionale per l'agricoltura biologica.