Art. 10.
         Obblighi delle aziende iscritte all'albo regionale
 
  1. Le aziende iscritte all'albo regionale sono tenute:
   a) a rispettare le norme stabilite dai provvedimenti comunitari  e
statali;
   b) a sottoporsi agli accertamenti degli organismi di controllo;
   c)  ad  osservare  i  disciplinari  di  produzione  e i criteri di
trasformazione,    conservazione    e    confezionamento    stabiliti
dall'Assessorato  regionale  allo sviluppo del sistema agricolo e del
mondo  rurale   su   proposta   della   commissione   regionale   per
l'agricoltura biologica.