Art. 11.
                       Organismi di controllo
 
  1.  Le  associazioni o i singoli produttori affidano l'espletamento
dei controlli ad organismi privati autorizzati, secondo le  modalita'
previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220.
  2.  La  Regione,  attraverso  funzionari  dell'A.R.S.I.A.L.  e  dei
settori decentrati, puo' disporre ispezioni e  controlli  a  campione
sulle  aziende biologiche in misura non inferiore al cinque per cento
delle aziende.
  3. I titolari delle aziende devono consentire ai funzionari di  cui
al  comma  2  incaricati  delle  ispezioni e dei controlli, il libero
accesso all'azienda, agli impianti ed agli uffici, ed il prelevamento
dei campioni; devono fornire, altresi', le informazioni  richieste  e
offrire  collaborazione  per  l'adempimento  degli  obblighi previsti
dalle norme comunitarie e statali.