Art. 11. Organismi di controllo 1. Le associazioni o i singoli produttori affidano l'espletamento dei controlli ad organismi privati autorizzati, secondo le modalita' previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220. 2. La Regione, attraverso funzionari dell'A.R.S.I.A.L. e dei settori decentrati, puo' disporre ispezioni e controlli a campione sulle aziende biologiche in misura non inferiore al cinque per cento delle aziende. 3. I titolari delle aziende devono consentire ai funzionari di cui al comma 2 incaricati delle ispezioni e dei controlli, il libero accesso all'azienda, agli impianti ed agli uffici, ed il prelevamento dei campioni; devono fornire, altresi', le informazioni richieste e offrire collaborazione per l'adempimento degli obblighi previsti dalle norme comunitarie e statali.