Art. 12. Aiuti alle aziende iscritte all'Albo regionale 1. Alle aziende agricole biologiche si applicano, in base alle procedure previste, i benefici di cui al Regolamento (CEE) n. 2078/1992 del Consiglio del 30 giugno 1992 e successive modifiche ed integrazioni. 2. Le aziende agricole biologiche accedono ai benefici previsti dalle leggi regionali vigenti.