Art. 12.
           Aiuti alle aziende iscritte all'Albo regionale
 
  1.  Alle  aziende  agricole  biologiche  si applicano, in base alle
procedure previste,  i  benefici  di  cui  al  Regolamento  (CEE)  n.
2078/1992  del Consiglio del 30 giugno 1992 e successive modifiche ed
integrazioni.
  2. Le aziende agricole biologiche  accedono  ai  benefici  previsti
dalle leggi regionali vigenti.