Art. 13.
                 Clausola sospensiva dell'efficacia
 
  1.  Agli  aiuti  previsti dalla presente legge e' data attuazione a
decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale  della
Regione   dell'avviso   relativo  all'esito  positivo  dell'esame  di
compatibilita' da parte della commissione delle Comunita' europee  ai
sensi  degli articoli 92 e 93 del trattato istitutivo della Comunita'
europea.