Art. 13. Clausola sospensiva dell'efficacia 1. Agli aiuti previsti dalla presente legge e' data attuazione a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso relativo all'esito positivo dell'esame di compatibilita' da parte della commissione delle Comunita' europee ai sensi degli articoli 92 e 93 del trattato istitutivo della Comunita' europea.