Art. 15. Disposizioni transitorie 1. In attesa della normativa comunitaria e/o statale in materia di tecniche agricole biologiche inerenti l'allevamento zootecnico, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla tabella A, numeri 9, 10, 11 e 12 dell'allegato tecnico alla legge regionale 27 luglio 1989, n. 51 (Norme per l'agricoltura biologica).