Art. 15.
                      Disposizioni transitorie
 
  1. In attesa della normativa comunitaria e/o statale in materia  di
tecniche   agricole  biologiche  inerenti  l'allevamento  zootecnico,
continuano ad applicarsi le  disposizioni  di  cui  alla  tabella  A,
numeri  9,  10, 11 e 12 dell'allegato tecnico alla legge regionale 27
luglio 1989, n. 51 (Norme per l'agricoltura biologica).