Art. 2. Definizioni 1. Per "agricoltura biologica" si intende l'attivita' di coltivazione e di allevamento svolta in conformita' ai metodi previsti dalle norme comunitarie e statali. 2. Per "azienda agricola biologica" si intende l'azienda, iscritta nell'albo regionale di cui all'art. 9, che pratica l'agricoltura biologica su tutta la superficie aziendale. 3. Per "azienda agricola in conversione biologica" si intende l'azienda, iscritta nell'albo regionale di cui all'art. 9, che adotta su tutta la sua superficie o su unita' distinte di essa le tecniche di produzione previste dal piano di conversione. 4. Per "conversione" si intende il processo attraverso il quale, in un periodo pari a quanto previsto dall'allegato 1 del Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 e successive modifiche ed integrazioni, l'azienda convenzionale crea le condizioni agronomiche, tecniche, strutturali ed organizzative per praticare l'agricoltura biologica. 5. Per "azienda agricola biologica mista" si intende l'azienda, iscritta nell'albo regionale di cui all'art. 9, la cui superficie e' destinata per almeno un terzo, e comunque in misura non inferiore a 3.000 metri quadrati, all'agricoltura biologica per determinate produzioni e, nella rimanente parte e per altre produzioni, al metodo convenzionale. 6. Per "azienda di preparazione di prodotti biologici" si intende l'azienda, iscritta nell'albo regionale di cui all'art. 9, che opera la trasformazione, la conservazione ed il condizionamento di prodotti di certificata provenienza biologica dalle aziende agricole di cui ai commi 2, 3 e 5, adottando metodologie e tecniche di lavorazione stabilite dai regolamenti comunitari, nel rispetto delle caratteristiche tipiche dei prodotti.