Art. 2.
                             Definizioni
 
  1.   Per   "agricoltura   biologica"   si  intende  l'attivita'  di
coltivazione  e  di  allevamento  svolta  in  conformita'  ai  metodi
previsti dalle norme comunitarie e statali.
  2.  Per "azienda agricola biologica" si intende l'azienda, iscritta
nell'albo regionale di cui  all'art.  9,  che  pratica  l'agricoltura
biologica su tutta la superficie aziendale.
  3.  Per  "azienda  agricola  in  conversione  biologica" si intende
l'azienda, iscritta nell'albo regionale di cui all'art. 9, che adotta
su tutta la sua superficie o su unita' distinte di essa  le  tecniche
di produzione previste dal piano di conversione.
  4. Per "conversione" si intende il processo attraverso il quale, in
un  periodo  pari  a  quanto previsto dall'allegato 1 del Regolamento
(CEE) n. 2092/91 del  Consiglio  del  24  giugno  1991  e  successive
modifiche ed integrazioni, l'azienda convenzionale crea le condizioni
agronomiche,  tecniche,  strutturali  ed  organizzative per praticare
l'agricoltura biologica.
  5. Per "azienda agricola biologica  mista"  si  intende  l'azienda,
iscritta  nell'albo regionale di cui all'art. 9, la cui superficie e'
destinata per almeno un terzo, e comunque in misura non  inferiore  a
3.000  metri  quadrati,  all'agricoltura  biologica  per  determinate
produzioni e, nella rimanente parte e per altre produzioni, al metodo
convenzionale.
  6.  Per  "azienda di preparazione di prodotti biologici" si intende
l'azienda, iscritta nell'albo regionale di cui all'art. 9, che  opera
la trasformazione, la conservazione ed il condizionamento di prodotti
di certificata provenienza biologica dalle aziende agricole di cui ai
commi  2,  3  e  5,  adottando  metodologie e tecniche di lavorazione
stabilite   dai   regolamenti   comunitari,   nel   rispetto    delle
caratteristiche tipiche dei prodotti.