Art. 3.
          Commissione regionale per l'agricoltura biologica
 
  1.  Il  Presidente  della Giunta regionale costituisce e nomina con
proprio decreto la commissione regionale per l'agricoltura biologica,
composta da:
   a) l'Assessore regionale allo sviluppo del sistema agricolo e  del
mondo rurale, o un suo delegato, con funzione di Presidente;
   b)  un  rappresentante dell'A.R.S.I.A.L. (Agenzia regionale per lo
sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura nel Lazio);
   c) tre rappresentanti delle asssociazioni dei produttori biologici
maggiormente rappresentative;
   d) un rappresentante designato dalle aziende  di  preparazione  di
prodotti biologici;
   e)  tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole
maggiormente rappresentative a livello regionale;
   f) un rappresentante delle associazioni dei rivenditori biologici;
   g) un rappresentante designato dalle associazioni dei  consumatori
riconosciute dalla Regione.
  2.  La commissione puo' avvalersi del contributo di esperti esterni
in relazione alla specifica natura dei temi affrontati.
  3. Le designazioni dei componenti devono pervenire entro il termine
di   trenta   giorni   dalla   comunicazione   effettuata   a    cura
dell'assessorato  regionale  allo sviluppo del sistema agricolo e del
mondo rurale.   Trascorso il termine  stabilito,  la  commissione  e'
costituita   sulla  base  delle  designazioni  ricevute  purche'  sia
assicurata la nomina del 50 per cento dei componenti, fatta salva  la
possibilita' di successive integrazioni.
  4.  La  commissione  resta  in carica cinque anni. Essa si riunisce
almeno due volte l'anno e, comunque, quando  lo  richieda  almeno  un
terzo  dei  componenti.  Ai  commissari  e' corrisposto un gettone di
presenza per ogni  giornata  di  seduta  cui  partecipano,  oltre  al
rimborso  delle  spese  di  viaggio,  secondo  quanto  previsto dalla
normativa vigente.