Art. 3. Commissione regionale per l'agricoltura biologica 1. Il Presidente della Giunta regionale costituisce e nomina con proprio decreto la commissione regionale per l'agricoltura biologica, composta da: a) l'Assessore regionale allo sviluppo del sistema agricolo e del mondo rurale, o un suo delegato, con funzione di Presidente; b) un rappresentante dell'A.R.S.I.A.L. (Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura nel Lazio); c) tre rappresentanti delle asssociazioni dei produttori biologici maggiormente rappresentative; d) un rappresentante designato dalle aziende di preparazione di prodotti biologici; e) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale; f) un rappresentante delle associazioni dei rivenditori biologici; g) un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori riconosciute dalla Regione. 2. La commissione puo' avvalersi del contributo di esperti esterni in relazione alla specifica natura dei temi affrontati. 3. Le designazioni dei componenti devono pervenire entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione effettuata a cura dell'assessorato regionale allo sviluppo del sistema agricolo e del mondo rurale. Trascorso il termine stabilito, la commissione e' costituita sulla base delle designazioni ricevute purche' sia assicurata la nomina del 50 per cento dei componenti, fatta salva la possibilita' di successive integrazioni. 4. La commissione resta in carica cinque anni. Essa si riunisce almeno due volte l'anno e, comunque, quando lo richieda almeno un terzo dei componenti. Ai commissari e' corrisposto un gettone di presenza per ogni giornata di seduta cui partecipano, oltre al rimborso delle spese di viaggio, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.