Art. 7. Competenze delle associazioni dei produttori biologici 1. Alle associazioni dei produttori biologici sono riconosciute le seguenti competenze: a) avere la disponibilita' delle produzioni biologiche delle aziende associate in modo da adattarle alle esigenze del mercato; b) stipulare contratti interprofessionali; e) orientare la produzione e promuovere la valorizzazione dei prodotti degli associati; d) promuovere attivita' di assistenza tecnica, formazione professionale e divulgazione in funzione delle esigenze del settore.