Art. 7.
       Competenze delle associazioni dei produttori biologici
 
  1.  Alle associazioni dei produttori biologici sono riconosciute le
seguenti competenze:
   a) avere  la  disponibilita'  delle  produzioni  biologiche  delle
aziende associate in modo da adattarle alle esigenze del mercato;
   b) stipulare contratti interprofessionali;
   e)  orientare  la  produzione  e  promuovere la valorizzazione dei
prodotti degli associati;
   d)  promuovere  attivita'  di   assistenza   tecnica,   formazione
professionale e divulgazione in funzione delle esigenze del settore.