Art. 8. Contributi alle associazioni dei produttori biologici 1. La Giunta regionale concede contributi alle associazioni dei produttori biologici riconosciute per le spese di costituzione e di funzionamento amministrativo per i primi cinque anni successivi alla data di riconoscimento. 2. Il contributo annuo di cui al comma 1 e' sempre commisurato in ogni caso alle spese effettivamente sostenute nel corso dell'anno di riferimento. Per il primo anno il contributo e' erogato in misura pari al 100 per cento delle spese. Tale percentuale e' progressivamente ridotta in misura del 20 per cento per ciascuno degli anni successivi. 3. Per la concessione del contributo di cui al comma 1 le associazioni, entro un mese dall'approvazione del conto consuntivo relativo all'anno cui si riferisce la richiesta, presentano all'Assessorato regionale allo sviluppo del sistema agricolo e del mondo rurale apposita domanda corredata da documentazione idonea a dimostrare le spese effettivamente sostenute. 4. Per l'attuazione di programmi di ricerca, di assistenza tecnica, di formazione professionale, di divulgazione e di promozione dei prodotti biologici, presentati dalle associazioni dei prodotti biologici, la Giunta regionale puo' concedere contributi nella misura massima dell'80 per cento delle spese riconosciute ammissibili. Per la realizzazione di campagne pubblicitarie dei prodotti biologici la Giunta regionale puo' concedere contributi nella misura massima del 50 per cento delle spese riconosciute ammissibili. 5. Per la concessione dei contributi di cui al comma 4, le associazioni presentano all'Assessorato per lo sviluppo del sistema agricolo e del mondo rurale, entro il 30 giugno di ogni anno, apposita domanda corredata da documentazione idonea ad illustrare le specifiche tecniche dei relativi programmi ed i preventivi di spesa. 6. Le domande di cui ai commi 3 e 5 sono valutate sulla base dei criteri predeterminati dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57.