Art. 8.
        Contributi alle associazioni dei produttori biologici
 
  1.  La  Giunta  regionale  concede contributi alle associazioni dei
produttori biologici riconosciute per le spese di costituzione  e  di
funzionamento  amministrativo per i primi cinque anni successivi alla
data di riconoscimento.
  2. Il contributo annuo di cui al comma 1 e' sempre  commisurato  in
ogni  caso alle spese effettivamente sostenute nel corso dell'anno di
riferimento. Per il primo anno il contributo  e'  erogato  in  misura
pari   al   100   per   cento   delle   spese.  Tale  percentuale  e'
progressivamente ridotta in misura del  20  per  cento  per  ciascuno
degli anni successivi.
  3.  Per  la  concessione  del  contributo  di  cui  al  comma  1 le
associazioni, entro un mese dall'approvazione  del  conto  consuntivo
relativo   all'anno   cui   si  riferisce  la  richiesta,  presentano
all'Assessorato regionale allo sviluppo del sistema  agricolo  e  del
mondo  rurale  apposita  domanda corredata da documentazione idonea a
dimostrare le spese effettivamente sostenute.
  4. Per l'attuazione di programmi di ricerca, di assistenza tecnica,
di formazione professionale, di  divulgazione  e  di  promozione  dei
prodotti   biologici,  presentati  dalle  associazioni  dei  prodotti
biologici, la Giunta regionale puo' concedere contributi nella misura
massima dell'80 per cento delle spese riconosciute  ammissibili.  Per
la  realizzazione di campagne pubblicitarie dei prodotti biologici la
Giunta regionale puo' concedere contributi nella misura  massima  del
50 per cento delle spese riconosciute ammissibili.
  5.  Per  la  concessione  dei  contributi  di  cui  al  comma 4, le
associazioni presentano all'Assessorato per lo sviluppo  del  sistema
agricolo  e  del  mondo  rurale,  entro  il  30  giugno di ogni anno,
apposita domanda corredata da documentazione idonea ad illustrare  le
specifiche tecniche dei relativi programmi ed i preventivi di spesa.
  6.  Le  domande  di cui ai commi 3 e 5 sono valutate sulla base dei
criteri predeterminati dalla Giunta regionale ai sensi dell'art.    7
della legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57.